Mafia e criminalità organizzata - Norme della Regione Puglia - Tutela delle vittime della mafia, della criminalità organizzata, del terrorismo e del dovere - Diritto di assunzione presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e le aziende private - Previsione che include tra i beneficiari del collocamento obbligatorio anche i conviventi more uxorio e i genitori - Contrasto con la normativa statale che menziona solo il coniuge, i figli e i fratelli - Disciplina ascrivibile alla materia dell'ordinamento civile, di competenza esclusiva statale - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento di ulteriori censure.
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., l'art. 7, comma 3, della legge della Regione Puglia 23 marzo 2015, n. 12, nella parte in cui annovera anche i conviventi more uxorio e i genitori tra i beneficiari del collocamento obbligatorio delle vittime della mafia, della criminalità organizzata, del terrorismo e del dovere. La previsioni di soggetti beneficiari del collocamento obbligatori ulteriori rispetto a quelli previsti dall'art. 1, comma 2, della legge n. 407 del 1998 - che, nella sua attuale formulazione, menziona soltanto il coniuge, i figli e, a certe condizioni, i fratelli - lede la competenza esclusiva in materia di ordinamento civile spettante allo Stato, chiamato a garantire la parità di trattamento e il contemperamento, nell'àmbito di una disciplina generale e astratta, dei diversi valori in gioco.
(Restano assorbite le censure riferite alla violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. o), e dell'art. 3 Cost.).
Sulla corrispondenza tra la deliberazione con cui l'organo legittimato si determina all'impugnazione e il contenuto del ricorso, v., fra le altre, la citata sentenza n. 246/2013.
Sul consolidato orientamento in base al quale per l'individuazione dell'àmbito materiale nel quale ricade la normativa censurata occorre conferire rilievo alla ratio che ispira la disciplina, al suo contenuto precettivo e all'oggetto specifico della regolamentazione adottata, v., le citate sentenze nn. 245/2015 (punto 3.1. del Considerato in diritto), e 140/2015 (punto 6. del Considerato in diritto).
Sulla riconducibilità della disciplina del lavoro alle dipendenze delle Regioni e degli enti locali alla materia dell'ordinamento civile, di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., v. la citata sentenza n. 150/2015.