Mafia e criminalità organizzata - Norme della Regione Puglia - Tutela delle vittime della mafia, della criminalità organizzata, del terrorismo e del dovere - Collocamento obbligatorio - Prevista attribuzione ai beneficiari di permessi retribuiti per cento ore annue e parificazione delle ore di assenza, anche ai fini previdenziali, a normali ore di lavoro - Estraneità rispetto alla disciplina statale - Disciplina ascrivibile alle materie dell'ordinamento civile e della previdenza sociale, di competenza esclusiva statale - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento di ulteriore censura.
È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. l) e o), Cost., l'art. 8, commi 1 e 3, della legge della Regione Puglia 23 marzo 2015, n. 12, nella parte in cui accorda, ai beneficiari del collocamento obbligatorio delle vittime della mafia, della criminalità organizzata, del terrorismo e del dovere, permessi retribuiti per cento ore annue e parifica le ore di assenza, anche ai fini previdenziali, a normali ore di lavoro. La disciplina regionale interferisce in materia di regolamentazione del rapporto di lavoro, attinente all'ordinamento civile, di competenza esclusiva dello Stato. In tale ambito esiste, infatti, una rigorosa tassatività delle fonti di disciplina del rapporto, rappresentate dalla legge statale e, nei limiti segnati da questa, dalla contrattazione collettiva, non essendo ravvisabile alcuna riserva in favore della legislazione regionale a disciplinare aspetti, come l'attribuzione di un cospicuo numero di ore di permessi retribuiti, che si riverberano in misura rilevante nello svolgersi del rapporto di lavoro. Nel disciplinare il trattamento previdenziale delle ore retribuite per permessi, poi, il legislatore regionale ha leso, inoltre, la competenza esclusiva in materia di previdenza sociale, attribuita allo Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera o), Cost.
(Restano assorbite le censure incentrate sulla violazione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost.).
Sulla corrispondenza tra la deliberazione con cui l'organo legittimato si determina all'impugnazione e il contenuto del ricorso, v., fra le altre, la citata sentenza n. 246/2013.
Sul consolidato orientamento in base al quale per l'individuazione dell'àmbito materiale nel quale ricade la normativa censurata occorre conferire rilievo alla ratio che ispira la disciplina, al suo contenuto precettivo e all'oggetto specifico della regolamentazione adottata, v., le citate sentenze nn. 245/2015 (punto 3.1. del Considerato in diritto), e 140/2015 (punto 6. del Considerato in diritto).
Sulla riconducibilità della disciplina del lavoro alle dipendenze delle Regioni e degli enti locali alla materia dell'ordinamento civile, di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., v. la citata sentenza n. 150/2015.