Enti locali - Riordino delle funzioni amministrative - Personale in servizio presso Province e Città metropolitane - Riallocamento del personale in soprannumero attraverso la procedura di collocamento in disponibilità e l'utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale per il personale non dirigenziale con maggiore anzianità contributiva - Ricorso della Regione Veneto - Asserita irragionevolezza della disciplina per contrasto con il disegno di riforma tracciato dalla legge n. 56 del 2014, che escluderebbe la risoluzione anticipata dei rapporti di lavoro - Asserita violazione del diritto al lavoro - Censure riferite a parametri estranei al riparto competenziale - Difetto di motivazione in ordine alla lesione della competenza organizzativa delle autonomie territoriali - Inammissibilità delle questioni.
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost. - dell'art. 1, comma 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che disciplina le procedure di ricollocamento del personale in soprannumero in servizio presso Province e Città metropolitane, poiché la ricorrente non ha fornito elementi atti a dimostrare come dalle misure introdotte dalla disposizione impugnata, peraltro efficaci solo a far data dal 31 dicembre 2016, derivi una lesione della competenza organizzativa delle autonomie territoriali.
Sulla necessità che, nei giudizi in via di azione, la Regione svolga un'adeguata argomentazione laddove incentri il ricorso su parametri estranei a quelli che presiedono al riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni, v. la citata sentenza n. 117 del 2016.