Enti locali - Riordino delle funzioni amministrative - Personale in servizio presso Province e Città metropolitane - Riallocamento del personale in soprannumero attraverso la procedura di collocamento in disponibilità e l'utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale per il personale non dirigenziale con maggiore anzianità contributiva - Ricorso della Regione Veneto - Ritenuto contrasto con il disegno di riforma tracciato dalla legge n. 56 del 2014, secondo cui il trasferimento del personale seguirebbe il processo di riordino - Asserita irragionevolezza di misure che realizzano un taglio lineare del personale - Asserita violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Asserita lesione delle funzioni amministrative degli enti - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Asserito depotenziamento degli enti territoriali quali componenti essenziali della Repubblica - Insussistenza - Intervento in linea con il riordino delle Province e delle Città metropolitane disegnato dalla legge n. 56 del 2014 - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 114, 117, commi terzo e quarto, 118 e 120 Cost. - dell'art. 1, comma 428, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 del 2014, che disciplina le procedure di ricollocamento del personale in soprannumero in servizio presso Province e Città metropolitane, senza escludere, in ultima battuta, il collocamento in disponibilità. La norma, parte integrante di un assetto più ampio, finalizzato a una cospicua riduzione del personale dei suddetti enti, attraverso la mobilità verso Regioni, Comuni e altre pubbliche amministrazioni, regolamenta l'ipotesi residuale di un mancato riassorbimento del personale in soprannumero entro il 31 dicembre 2016. Essa non opera in modo arbitrario o irragionevole, ma si pone in linea con quanto già stabilito (con legge n. 56 del 2014) per il riordino delle Province e Città metropolitane. Il richiamato processo di ridimensionamento non comporta automaticamente un pregiudizio per l'esercizio delle funzioni fondamentali. Non solo la ricorrente non ha indicato elementi idonei a dimostrare che il taglio pregiudichi l'esercizio dei servizi essenziali anche da parte degli enti regionali e comunali subentranti, ma, più in generale, la disciplina statale non esautora le Regioni dal potere di individuare e riallocare le funzioni non fondamentali all'esito del processo di ridistribuzione, potendo affidarle alle Città metropolitane, alle Province e agli altri enti locali tramite apposite deleghe e convenzioni, disponendo contestualmente l'assegnazione del relativo personale, purché si tenga conto dell'obiettivo di riordino e ridimensionamento suddetto.
Sulla legittimità del riordino del personale degli enti locali, stabilito con legge n. 56 del 2014, che prescinde da ogni considerazione relativa al comportamento virtuoso o meno delle Regioni in merito al processo di riorganizzazione amministrativa, ed è volto al ridimensionamento delle Province, v., rispettivamente, le citate sentenze nn. 159/2016 e 50/2015.
Sulla necessità che la Regione, lamentando la riduzione del personale delle Province, debba dimostrare che il taglio del personale pregiudichi l'esercizio di tali servizi anche da parte degli enti regionali e comunali subentranti, nonché sulla necessità che i processi di riallocazione del personale rispettino i principi di sussidiarietà e adeguatezza, in modo che l'esercizio delle funzioni amministrative sia svolto in coerenza con gli obiettivi del riordino, destinati a incidere sull'allocazione delle funzioni e sulla distribuzione del personale e della relativa spesa, v. la citata sentenza n. 159/2016.
Sul fatto che un Accordo tra Stato e Regioni non può successivamente condizionare l'esercizio della funzione legislativa, v. le citate sentenze nn. 160/2009 e 437/2001.