Ordinanza 177/2016 (ECLI:IT:COST:2016:177)
Massima numero 38986
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del
01/06/2016; Decisione del
01/06/2016
Deposito del 14/07/2016; Pubblicazione in G. U. 20/07/2016
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Reati e pene - Abuso di ufficio - Fattispecie incriminatrice - Requisito della "violazione di norme di legge" - Configurazione del requisito (secondo un asserito diritto vivente) includente la violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, delle norme previste nei contratti collettivi di lavoro o in atti amministrativi, delle circolari e delle prassi amministrative - Insufficiente descrizione della fattispecie del giudizio a quo - Errata ricostruzione del diritto vivente - Omesso tentativo di interpretazione conforme - Indeterminatezza e ambiguità del petitum - Manifesta inammissibilità della questione.
Reati e pene - Abuso di ufficio - Fattispecie incriminatrice - Requisito della "violazione di norme di legge" - Configurazione del requisito (secondo un asserito diritto vivente) includente la violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, delle norme previste nei contratti collettivi di lavoro o in atti amministrativi, delle circolari e delle prassi amministrative - Insufficiente descrizione della fattispecie del giudizio a quo - Errata ricostruzione del diritto vivente - Omesso tentativo di interpretazione conforme - Indeterminatezza e ambiguità del petitum - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
È manifestamente inammissibile, per carente descrizione della fattispecie che si riverbera sull'indeterminatezza e ambiguità del petitum, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 323 del cod. pen., impugnato - in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 97, secondo comma, Cost. - nella parte in cui, secondo il «diritto vivente», includerebbe nel requisito della «violazione di norme di legge», necessario per la configurazione della fattispecie incriminatrice dell'abuso di ufficio, anche la violazione dell'art. 97 Cost. e, dunque, dei principî di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione e, persino, la violazione di norme previste nei contratti collettivi di lavoro o in atti amministrativi, circolari ed addirittura discendenti da prassi amministrative. Dall'ordinanza di rimessione non si comprende per quale delle condotte indicate sia ipotizzabile la fattispecie criminosa. Ad ogni modo, laddove venisse in rilievo la violazione di norme del contratto collettivo di lavoro, sarebbe errata la ricostruzione del «diritto vivente» prospettata dal rimettente, in quanto secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, essa non realizza uno dei presupposti necessari per la configurabilità del reato di abuso di ufficio; laddove, invece, la condotta rilevante fosse quella della violazione di legge in relazione a «plurime e reiterate vessazioni», allora il giudice remittente avrebbe dovuto illustrare le ragioni per le quali, a fronte di un contrasto interpretativo della giurisprudenza, non ha ritenuto di praticare un'interpretazione conforme a Costituzione.
È manifestamente inammissibile, per carente descrizione della fattispecie che si riverbera sull'indeterminatezza e ambiguità del petitum, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 323 del cod. pen., impugnato - in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 97, secondo comma, Cost. - nella parte in cui, secondo il «diritto vivente», includerebbe nel requisito della «violazione di norme di legge», necessario per la configurazione della fattispecie incriminatrice dell'abuso di ufficio, anche la violazione dell'art. 97 Cost. e, dunque, dei principî di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione e, persino, la violazione di norme previste nei contratti collettivi di lavoro o in atti amministrativi, circolari ed addirittura discendenti da prassi amministrative. Dall'ordinanza di rimessione non si comprende per quale delle condotte indicate sia ipotizzabile la fattispecie criminosa. Ad ogni modo, laddove venisse in rilievo la violazione di norme del contratto collettivo di lavoro, sarebbe errata la ricostruzione del «diritto vivente» prospettata dal rimettente, in quanto secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, essa non realizza uno dei presupposti necessari per la configurabilità del reato di abuso di ufficio; laddove, invece, la condotta rilevante fosse quella della violazione di legge in relazione a «plurime e reiterate vessazioni», allora il giudice remittente avrebbe dovuto illustrare le ragioni per le quali, a fronte di un contrasto interpretativo della giurisprudenza, non ha ritenuto di praticare un'interpretazione conforme a Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
codice penale
n.
art. 323
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
co. 2
Costituzione
art. 97
co. 2
Altri parametri e norme interposte