Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Marche - Distanze fra costruzioni - Attribuzione alla Regione di poteri di intervento edilizio di carattere puntuale - Contrasto con il testo unico dell'edilizia che consente alle Regioni di prevedere deroghe al decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444 del 1968 unicamente a condizione che queste si inseriscano "nell'ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali" - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Esorbitanza della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del governo del territorio - Necessità di espungere l'espressione «e di ogni trasformazione» che aveva sostituito l'espressione originaria «ovvero di ogni altra trasformazione» - Illegittimità costituzionale in parte qua.
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, commi secondo, lett. l), e terzo, Cost., l'art. 10, comma 1, della legge della Regione Marche 13 aprile 2015, n. 16, nella parte in cui modifica l'art. 35 della legge regionale 4 dicembre 2014, n. 33, sostituendo, in tema di disciplina delle distanze fra costruzioni, all'espressione originaria «ovvero di ogni altra trasformazione», la diversa espressione «e di ogni trasformazione». La legislazione regionale che interviene sulle distanze, interferendo con l'ordinamento civile, è legittima solo in quanto persegua chiaramente finalità di carattere urbanistico, ossia operi nell'ambito della competenza concorrente del "governo del territorio". Al contrario, la norma impugnata altera il punto di equilibrio tra la materia "ordinamento civile", di competenza esclusiva dello Stato, e quella concorrente del "governo del territorio", perché la sostituzione della parola «ovvero», con la parola «e», e l'espunzione dell'aggettivo «altra» (sicché la frase originaria «ovvero di ogni altra trasformazione» diventa «e di ogni trasformazione») estende la competenza della Regione oltre i limiti consentiti.
Sulla legittimità della legislazione regionale che interviene sulle distanze solo in quanto persegua chiaramente finalità di carattere urbanistico, v. la citata sentenza n. 232/2005.
Sulla illegittimità delle norme regionali che, disciplinando le distanze tra edifici, risultino invasive della materia "ordinamento civile", riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato , v. la citata sentenza n. 134/2014.