Straniero - Straniero legalmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno dieci anni - Concessione dell'assegno sociale - Requisito della titolarità della carta di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo - Omessa valutazione della disciplina dettata dall'art. 20, comma 10, del d.l. n. 112 del 2008 - Manifesta inammissibilità della questione.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, impugnato - in riferimento agli artt. 10, primo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ed all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa - «nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato da almeno dieci anni, del beneficio dell'assegno sociale previsto dall'art. 3, comma 6, della legge n. 335/1995 e successive integrazioni». Il giudice remittente non si è posto il problema dell'eventuale applicabilità, anche solo per escluderla, della disciplina dettata dall'art. 20, comma 10, del d.l. n. 112 del 2008, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, il menzionato assegno sociale è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale. Tale nuovo e più ampio limite temporale, richiesto per la concessione del beneficio, risulta riferito non solo ai cittadini extracomunitari ma anche a quelli dei Paesi UE e - stando allo stretto tenore letterale della norma - agli stessi cittadini italiani. Non vi sarebbe , pertanto, alcuna violazione dei menzionati parametri in quanto non è ravvisabile alcun elemento di discriminazione tra cittadini extracomunitari, a seconda che risultino o no titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, né sussisterebbe una disparità di trattamento tra cittadini stranieri e italiani, posto che il requisito temporale del soggiorno riguarderebbe tutti i potenziali fruitori del beneficio.
Sull'art. 20, comma 10, del d.l. n. 112 del 2008, v. la citata ordinanza n. 197/2013.