Straniero - Straniero extracomunitario - Pensione di invalidità civile per sordi e indennità di comunicazione - Concessione subordinata al requisito della titolarità della carta di soggiorno - Censura di norma già dichiarata incostituzionale in parte qua - Questione divenuta priva di oggetto - Manifesta inammissibilità.
È manifestamente inammissibile, perché divenuta priva di oggetto, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, impugnato - in riferimento agli artt. 2, 3, 32, 38 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione medesima - nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della indennità di comunicazione prevista in favore dei sordomuti dall'art. 4, comma 1, della legge n. 508 del 1988. La disposizione impugnata, infatti, è già stata dichiarata costituzionalmente illegittima in parte qua con la sentenza n. 230 del 2015, successiva all'ordinanza di rimessione.
Sulla dichiarazione di illegittimità dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della pensione di invalidità civile per sordi e della indennità di comunicazione, v. la citata sentenza n. 230/2015.
Sulla manifesta inammissibilità delle questioni divenute prive di oggetto, v., ex multis, le citate ordinanze nn. 173/2015, 129/2015, 252/2014, 83/2014, 321/2013 e 177/2013.