Giudizio costituzionale - Sopravvenienze nel giudizio principale - Ius superveniens abrogativo della disposizione impugnata - Cessazione della materia del contendere - Condizioni - Mancata applicazione medio tempore (nel caso di specie, cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale della disposizione che prevede l'estensione agli enti pubblici regionali e alle aziende sanitarie ed ospedaliere siciliane dell'applicazione di una disposizione inerente al reclutamento del personale regionale). (Classif. 111012).
L’abrogazione della disposizione impugnata, ove non abbia trovato medio tempore applicazione, determina la cessazione della materia del contendere. (Precedenti: S. 200/2020 - mass.42781; S. 117/2020 - mass. 43474; S. 78/2020 - mass. 42528; O. 101/2020 - mass. 43427).
(Nel caso di specie, è dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale – promosse dal Governo in riferimento agli artt. 97, quarto comma, 117, secondo comma, lett. g ed l, Cost. e alle competenze attribuite alla Regione Siciliana dallo statuto speciale – dell’art. 9 della legge reg. Siciliana n. 2 del 2023, che ha esteso agli enti pubblici regionali e alle aziende sanitarie ed ospedaliere siciliane, l’applicazione di una disposizione inerente al reclutamento del personale regionale. La disposizione impugnata, nelle more del giudizio, è stata abrogata dall’art. 28, comma 4, della legge reg. Siciliana n. 25 del 2023, a decorrere dal 23 novembre 2023. La Regione Siciliana ha dichiarato che la disposizione impugnata non ha avuto applicazione producendo in giudizio una conforme nota della Ragioneria generale regionale, senza che il ricorrente abbia mosso obiezioni in proposito).