Sentenza 70/2026 (ECLI:IT:COST:2026:70)
Massima numero 47457
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore PATRONI GRIFFI
Udienza Pubblica del  10/03/2026;  Decisione del  10/03/2026
Deposito del 07/05/2026; Pubblicazione in G. U. 13/05/2026
Massime associate alla pronuncia:  47456


Titolo
Edilizia residenziale pubblica – Assegnazione di alloggi – Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia – Requisiti minimi degli assegnatari, a seguito di novella legislativa – Residenza pregressa nel territorio regionale per almeno due anni – Illegittimità costituzionale consequenziale parziale. (Classif. 091002).

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, in via consequenziale, limitatamente alle parole «per l’azione di cui all’articolo 16,», l’art. 29, comma 1, lett. c), della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2016, nel testo vigente successivamente all’entrata in vigore della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 2024, ai sensi della quale, per risultare assegnatario di un alloggio di edilizia sovvenzionata, è necessario essere anagraficamente residenti nel territorio regionale da almeno due anni. Anche tale norma richiede irragionevolmente una residenza anagrafica pregressa e protratta per l’accesso all’edilizia sovvenzionata.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte