Regioni (Competenza concorrente) – In genere– Principi generali della materia – Individuazione – Possibilità di annoverare tra di essi anche le norme statali a contenuto specifico e puntuale – Criteri – Espressione di esigenze generali, vocazione finalistica e uniformità per l’intero territorio nazionale, comprese le autonomie speciali. (Classif. 215001).
Dei principi fondamentali di una materia possono far parte anche norme più puntuali e specifiche, purché siano espressione di esigenze generali, laddove la specificità delle prescrizioni sia in rapporto di coessenzialità e di necessaria integrazione con la natura dei principi medesimi, in ragione della loro vocazione finalistica ad assicurare un’esigenza non di omogeneità, ma di uniformità normativa su tutto il territorio nazionale. Ciò può accadere in presenza di una scelta di fondo operata dal legislatore statale – venendo così compiutamente in luce sia la portata normativa dell’affidamento al legislatore statale del compito di identificare il punto di equilibrio tra i vari princìpi costituzionali, sia il fatto che l’esigenza di uniformità normativa concerne tutto il territorio nazionale, compreso quello delle regioni ad autonomia speciale. (Precedenti: S. 64/2025 - mass. 46866; S. 195/2024 - mass. 46553; S. 112/2023 - mass. 45611; S. 189/2022 - mass. 45038; S. 106/2022 - mass. 44810; S. 166/2021 - mass. 44124; S. 145/2021 - mass. 44014; S. 44/2021 - mass. 43707; S. 192/2017 - mass. 42056; S. 84/2017 - mass. 41190; S. 67/2016 - mass. 38800; S. 38/2016 - mass. 38744; S. 44/2014 - mass. 37744).