Sentenza 183/2016 (ECLI:IT:COST:2016:183)
Massima numero 38992
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del  14/06/2016;  Decisione del  14/06/2016
Deposito del 20/07/2016; Pubblicazione in G. U. 27/07/2016
Massime associate alla pronuncia:  38993  38994  38995  38996  38997


Titolo
Sanità pubblica - Norme della Regione Basilicata - Previsione che la spesa per prestazioni di specialistica ambulatoriale, assistenza ospedaliera e assistenza riabilitativa da privato accreditato sostenuta dalle Aziende Sanitarie Locali negli anni 2015 e 2016 non può essere superiore al costo consuntivato sostenuto nell'anno 2013 - Ricorso del Governo - Ius superveniens che sostituisce il riferimento «al costo consuntivato sostenuto nell'anno 2013» con quello «alla spesa di competenza consuntivata sostenuta nell'anno 2011 ridotta del 2%» - Rinuncia parziale al ricorso in assenza di costituzione della controparte - Estinzione del processo in parte qua.

Testo

È estinto il processo, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 1, della legge della Regione Basilicata 27 gennaio 2015, n. 5, che stabilisce un tetto alla spesa sanitaria della Regione. La rinuncia al ricorso, limitatamente a tale norma, a seguito della modifica normativa intervenuta, comporta, unita alla mancata costituzione della Regione, l'estinzione del processo in parte qua, senza necessità di accettazione della rinunzia medesima.

Sull'estinzione del processo per effetto della sola rinuncia del ricorrente, in caso di mancanza di costituzione del resistente, senza necessità di accettazione della medesima, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 32/2012 e 217/2011.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Basilicata  27/01/2015  n. 5  art. 12  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte