Sentenza 183/2016 (ECLI:IT:COST:2016:183)
Massima numero 38993
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del  14/06/2016;  Decisione del  14/06/2016
Deposito del 20/07/2016; Pubblicazione in G. U. 27/07/2016
Massime associate alla pronuncia:  38992  38994  38995  38996  38997


Titolo
Sanità pubblica - Norme della Regione Basilicata - Contenimento della spesa sanitaria - Spesa delle Aziende Sanitarie Locali per prestazioni di specialistica ambulatoriale, assistenza ospedaliera e assistenza riabilitativa da privato accreditato, negli anni 2015 e 2016 - Previsione che la programmata riduzione debba essere determinata al netto della mobilità sanitaria attiva - Contrasto con la norma statale, espressiva di un principio fondamentale, secondo cui la spesa per le richiamate prestazioni, a decorrere dal 2014, deve essere tagliata al lordo della mobilità attiva - Violazione della competenza legislativa statale nella materia del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento di ulteriori profili di censura.

Testo

È costituzionalmente illegittimo l'art. 12, comma 1, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., della legge della Regione Basilicata 27 gennaio 2015, n. 5, nella parte in cui prevede che la spesa per l'acquisto delle prestazioni sanitarie da privato debba essere calcolata al netto della mobilità sanitaria attiva. La norma non ha dato un'attuazione graduata e differenziata della riduzione di spesa richiesta dal d.l. n. 95 del 2012, che va considerato espressione di un principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica, secondo cui la spesa per le richiamate prestazioni, a decorrere dal 2014, deve essere tagliata al lordo della mobilità attiva, al fine di ridurre un importante aggregato della spesa di parte corrente. La Regione, operando in modo difforme, non ha conseguito il risparmio complessivo atteso, ponendosi così in contrasto con la normativa statale.

(Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura)

Sulla natura di principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica contenuti nel d.l. n. 95 del 2012, v. ex plurimis, le citate sentenze nn. 218/2015, 153/2015, 289/2013 e 69/2011; sul potere di ciascuna Regione di darvi attuazione in modo graduato e differenziato, purché il risultato complessivo sia pari a quello indicato nella legge statale, v., ex plurimis, la citata sentenza n. 211/2012.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Basilicata  27/01/2015  n. 5  art. 12  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 81  co. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto legge  06/07/2012  n. 95  art. 15    co. 14  

legge  07/08/2012  n. 135  art.