Sanità pubblica - Norme della Regione Basilicata - Contenimento della spesa sanitaria - Previsione che le tariffe da riconoscere per le prestazioni sanitarie erogate nei confronti dei residenti fuori Regione siano quelle stabilite dal tavolo nazionale della mobilità sanitaria interregionale - Ricorso del Governo - Ius superveniens abrogativo della norma impugnata - Rinuncia parziale al ricorso in assenza di costituzione della controparte - Estinzione del processo.
È estinto il processo, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 3, della legge della Regione Basilicata 27 gennaio 2015, n. 5, che individua i criteri per determinare le tariffe sanitarie delle prestazioni svolte nei confronti dei non residenti in Regione. La rinuncia parziale al ricorso, limitatamente a tale norma, a seguito della modifica normativa intervenuta, comporta, unita alla mancata costituzione della Regione, l'estinzione del processo in parte qua, senza necessità di accettazione della rinunzia medesima.
Sull'estinzione del processo per effetto della sola rinuncia del ricorrente, in caso di mancanza di costituzione del resistente, senza necessità di accettazione della medesima, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 32/2012 e 217/2011.