Sentenza 183/2016 (ECLI:IT:COST:2016:183)
Massima numero 38995
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del  14/06/2016;  Decisione del  14/06/2016
Deposito del 20/07/2016; Pubblicazione in G. U. 27/07/2016
Massime associate alla pronuncia:  38992  38993  38994  38996  38997


Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Basilicata - Previsione che la Regione, a partire dall'anno 2014, riconosca ai Comuni che promuovono assunzioni in ruolo dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili, nonché in lavori di pubblica utilità, un contributo pari ad euro 10.000,00 - Stanziamenti di bilancio assenti o incapienti - Violazione dell'obbligo di copertura finanziaria - Illegittimità costituzionale.

Testo

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 81, terzo comma, Cost., l'art. 27 della legge della Regione Basilicata 27 gennaio 2015, n. 5, che prevede un contributo per i Comuni che assumano in ruolo i lavoratori impiegati in attività socialmente utile, nonché in lavori di pubblica utilità. Il bilancio di previsione per l'anno 2016 prevede una somma insufficiente, mentre per il 2017 non si prevede alcuno stanziamento, cosicché la posta risulta scoperta, mancando la copertura finanziaria del provvedimento.

Sull'illegittimità delle disposizioni di spesa cui i pertinenti stanziamenti di bilancio siano assenti o incapienti, per difetto di copertura finanziaria, v. la citata sentenza n. 241/2013.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Basilicata  27/01/2015  n. 5  art. 27  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81  co. 3

Altri parametri e norme interposte