Sentenza 183/2016 (ECLI:IT:COST:2016:183)
Massima numero 38996
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del
14/06/2016; Decisione del
14/06/2016
Deposito del 20/07/2016; Pubblicazione in G. U. 27/07/2016
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Basilicata - Autorizzazione alla Giunta regionale a sottoscrivere quote consortili della Società Consorzio Aereoporto Salerno Pontecagnano s.c. a r.l. per un limite massimo di euro 280.000,00 per l'esercizio finanziario 2015, di euro 300.000,00 per il 2016 e di euro 1.400.000,00 per il 2017 - Ricorso del Governo - Asserita violazione dell'obbligo di copertura finanziaria - Insussistenza - Autorizzazione da intendersi entro il limite massimo della copertura fornita, con esclusione di indebitamento - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione.
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Basilicata - Autorizzazione alla Giunta regionale a sottoscrivere quote consortili della Società Consorzio Aereoporto Salerno Pontecagnano s.c. a r.l. per un limite massimo di euro 280.000,00 per l'esercizio finanziario 2015, di euro 300.000,00 per il 2016 e di euro 1.400.000,00 per il 2017 - Ricorso del Governo - Asserita violazione dell'obbligo di copertura finanziaria - Insussistenza - Autorizzazione da intendersi entro il limite massimo della copertura fornita, con esclusione di indebitamento - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione.
Testo
Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost., dell'art. 29, comma 1, della legge della Regione Basilicata 27 gennaio 2015, n. 5, che autorizza la Giunta regionale a sottoscrivere quote consortili della Società Consorzio Aereoporto Salerno Pontecagnano s.c. a r.l. per un limite di spesa espressamente stabilito per gli esercizi finanziari 2015- 2017. La norma, nel consentire la sottoscrizione di tali quote fino a un "limite massimo", deve essere interpretata nel senso di autorizzare tale spesa entro il massimo della copertura fornita, dovendo escludersi, viceversa, che essa comporti l'autorizzazione di un indebitamento.
Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost., dell'art. 29, comma 1, della legge della Regione Basilicata 27 gennaio 2015, n. 5, che autorizza la Giunta regionale a sottoscrivere quote consortili della Società Consorzio Aereoporto Salerno Pontecagnano s.c. a r.l. per un limite di spesa espressamente stabilito per gli esercizi finanziari 2015- 2017. La norma, nel consentire la sottoscrizione di tali quote fino a un "limite massimo", deve essere interpretata nel senso di autorizzare tale spesa entro il massimo della copertura fornita, dovendo escludersi, viceversa, che essa comporti l'autorizzazione di un indebitamento.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Basilicata
27/01/2015
n. 5
art. 29
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
co. 3
Altri parametri e norme interposte