Sentenza 183/2016 (ECLI:IT:COST:2016:183)
Massima numero 38997
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del  14/06/2016;  Decisione del  14/06/2016
Deposito del 20/07/2016; Pubblicazione in G. U. 27/07/2016
Massime associate alla pronuncia:  38992  38993  38994  38995  38996


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Basilicata - Convenzioni tra Giunta regionale e Centri di servizio - Previsione che gli eventuali oneri possano gravare su programmi cofinanziati da risorse comunitarie o, in generale, sulle risorse della programmazione regionale unitaria - Copertura finanziaria non rispondente ai criteri di credibilità, sicurezza sufficiente, non arbitrarietà o irrazionalità - Violazione dell'obbligo di copertura finanziaria - Illegittimità costituzionale.

Testo
Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost., dell'art. 61 della legge della Regione Basilicata 27 gennaio 2015, n. 5, che autorizza la Giunta regionale a sottoscrivere quote consortili della Società Consorzio Aereoporto Salerno Pontecagnano s.c. a r.l. per un limite di spesa espressamente stabilito per gli esercizi finanziari 2015- 2017. La norma, nel consentire la sottoscrizione di tali quote fino a un "limite massimo", deve essere interpretata nel senso di autorizzare tale spesa entro il massimo della copertura fornita, dovendo escludersi, viceversa, che essa comporti l'autorizzazione di un indebitamento.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Basilicata  27/01/2015  n. 5  art. 61  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81  co. 3

Altri parametri e norme interposte