Bilancio e contabilità pubblica - Art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione - D.lgs. n. 118 del 2011 - Armonizzazione dei bilanci - Pretesa incompetenza della Regione nella materia finanziaria e contabile - Non fondatezza - Questioni riferibili ad una pluralità di competenze legislative statali e regionali - Criteri di scrutinio delle censure statali - Necessità di assicurare, attraverso la tipizzazione della struttura del bilancio regionale, gli standard provenienti dall'armonizzazione e dal coordinamento nonché il rispetto dei vincoli europei e degli equilibri di bilancio - Sussistenza di ulteriori spazi di autonoma regolazione regionale, in ragione dell'intreccio delle competenze legislative e in funzione della valorizzazione della democrazia rappresentativa - Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi - Competenza esclusiva dello Stato - Finalità dell'armonizzazione e della omologazione dei sistemi contabili - Finalità della competenza residuale della Regione in materia di programmazione finanziaria e bilancio: chiarezza, significatività e specificazione degli interventi attuativi del programma regionale - Responsabilità del mandato elettorale e rendiconto amministrativo - Non fondatezza delle questioni relative agli artt. 13, 15, comma 3, 18, comma 6, 19 e 31, comma 1, lettera g), della legge della Regione Toscana n. 1 del 2015 censurati per asserita esorbitanza dai limiti della competenza regionale - Illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, della legge della Regione Toscana n. 1 del 2015 per la mancata previsione di un termine che sincronizzi le procedure di bilancio regionali e statali - Illegittimità costituzionale dell'art. 23, della legge della Regione Toscana n. 1 del 2015 per la creazione di un meccanismo contabile elusivo del vincolo di destinazione che assiste le assegnazioni comunitarie e statali.
L'armonizzazione dei bilanci pubblici è finalizzata a omogeneizzare i sistemi contabili per rendere i bilanci delle amministrazioni aggregabili e confrontabili, in modo da soddisfare le esigenze informative connesse a vari obiettivi quali la programmazione economico-finanziaria, il coordinamento della finanza pubblica, la gestione del federalismo fiscale, le verifiche del rispetto delle regole comunitarie e la prevenzione di gravi irregolarità idonee a pregiudicare gli equilibri dei bilanci. L'art. 2 della legge n. 42 del 2009 ha delegato il Governo a definire i princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica al fine di armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio e i relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica. La legge costituzionale n. 1 del 20 aprile 2012 ha attribuito alla competenza esclusiva statale la materia dell' "armonizzazione dei bilanci pubblici", sottraendola alla gestione legislativa concorrente. Nell'esercizio della competenza esclusiva in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, è stato adottato il decreto legislativo n. 118 del 2011. In sede di legislazione attuativa si è verificata un'espansione della stessa armonizzazione ad ambiti di regolazione che si pongono nell'alveo di altri titoli di competenza che attengono al coordinamento della finanza pubblica, alla disciplina degli equilibri di bilancio, al principio del buon andamento finanziario e della programmazione. La programmazione economica e finanziaria regionale, le relative procedure contabili e l'attuazione in sede locale dei principi di coordinamento della finanza pubblica si inseriscono in un ambito normativo particolarmente complesso che impinge nella potestà legislativa concorrente della Regione, in quella residuale e nell'autonomia finanziaria. Le indefettibili esigenze di armonizzazione dei conti pubblici, di custodia della finanza pubblica allargata e della sana gestione finanziaria non precludono peculiari articolazioni del bilancio regionale fondate sull'esigenza di scandire la programmazione economico-finanziaria nelle procedure contabili e le modalità analitiche di illustrazione di progetti e di interventi. Non può essere disconosciuta la potestà di esprimere nella contabilità regionale le peculiarità connesse e conseguenti all'autonomia costituzionalmente garantita alla Regione, pur nel rispetto dei limiti esterni costituiti dalla legislazione statale ed europea in tema di vincoli finanziari. La peculiarità del sistema contabile regionale mantiene, entro i limiti precisati, la sua ragion d'essere in relazione alla finalità di rappresentare le qualità e le quantità di relazione tra le risorse disponibili e gli obiettivi in concreto programmati al fine di delineare un quadro omogeneo, puntuale, completo e trasparente della complessa interdipendenza tra i fattori economici e quelli socio-politici connaturati e conseguenti alle scelte effettuate in sede locale. Una tipizzazione della struttura del bilancio regionale, che sia conciliabile con gli schemi dell'armonizzazione e rispettosa dei limiti esterni e che non sia in contrasto con le disposizioni afferenti al coordinamento della finanza pubblica, ai vincoli europei e agli equilibri di bilancio è funzionale alla valorizzazione della democrazia rappresentativa, nell'ambito della quale deve essere assicurata ai membri della collettività la cognizione delle modalità con le quali le risorse vengono prelevate, chieste in prestito, destinate, autorizzate in bilancio ed infine spese. Le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 19 della legge reg. Toscana n. 1 del 2015, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 81, 97 e 117, secondo comma, lett. e), Cost. in relazione gli artt. 38 e 39 del d.lgs. n. 118 del 2011, non sono fondate. Il raffronto tra le due norme regionali e le corrispondenti norme statali invocate rivela una sostanziale coerenza tra gli enunciati normativi. La questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 3, della legge reg. Toscana n. 1 del 2015, proposta in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. ed in relazione all'art. 49, comma 2, del d.lgs. n. 118 del 2011, non è fondata. Il comma impugnato non disciplina le somme accantonate nei fondi speciali in modo difforme rispetto ai principi ricavabili dall'art. 49, comma 2, del d.lgs. n. 118 del 2011. La questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, della legge reg. Toscana n. 1 del 2015, in relazione all'allegato 4/1, paragrafo 9.2, del d.lgs. n. 118 del 2011, è fondata nella parte in cui non prevede che comunque la Giunta regionale presenti la proposta di legge di bilancio non oltre trenta giorni dalla presentazione del disegno di bilancio dello Stato. Lo scostamento rispetto alla disciplina statale non è soltanto formale e la norma interposta, per effetto delle strette interrelazioni tra i principi costituzionali coinvolti è servente al coordinamento della finanza pubblica, dal momento che la sincronia delle procedure di bilancio è collegata alla programmazione finanziaria statale e alla redazione della manovra di stabilità, operazioni che presuppongono da parte dello Stato la previa conoscenza di tutti i fattori che incidono sugli equilibri complessivi e sul rispetto dei vincoli nazionali ed europei. Non è fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 6 dell'art. 18 della legge reg. Toscana n. 1 del 2015 in relazione all'art. 43, comma 2, del d.lgs. n. 118 del 2011. La disposizione impugnata stabilisce che l'esercizio provvisorio sia autorizzato per un periodo non superiore a quello stabilito dallo statuto (tre mesi) mentre la norma interposta fissa il limite complessivo dell'esercizio provvisorio in un periodo non superiore a quattro mesi. In questo caso la disposizione regionale è addirittura più rigorosa di quella statale. Il maggior rigore dello statuto regionale rende la disposizione impugnata conforme al canone costituzionale che contempla l'esercizio provvisorio come un'ipotesi eccezionale collegata ad eventi straordinari e non fisiologici. La questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 della legge reg. Toscana n. 1 del 2015, in riferimento agli artt. 81, 97 e 117, secondo comma, lettera e), Cost. ed in relazione al principio contabile di cui all'allegato 4/2, paragrafo 9.2, del d.l.gs. n. 118 del 2011, è fondata. La disposizione impugnata stabilisce che nei casi di assegnazioni comunitarie e statali con vincolo di destinazione, la Regione può stanziare somme eccedenti quelle assegnate e, qualora abbia impegnato in un esercizio spese eccedenti le risorse ad essa assegnate dallo Stato con vincolo di destinazione, ha facoltà di compensare tali maggiori spese con minori stanziamenti per lo stesso scopo nei due esercizi immediatamente successivi. Nei bilanci relativi a tali esercizi, le assegnazioni statali per scopi già soddisfatti con i finanziamenti aggiuntivi regionali sono sottratte alla loro destinazione. Il confronto tra la disposizione impugnata e la norma interposta (il paragrafo 9.2 dell'allegato 4/2 del d.lgs. n. 118 del 2011) evidenzia l'illegittimità della norma regionale, consistente nella creazione di un meccanismo contabile elusivo del vincolo di destinazione. Il vincolo di destinazione nella materia finanziaria e contabile comporta che il fondo possa essere impiegato solo per la realizzazione dello scopo per cui è stato stanziato. Occorre a tal fine considerare che nella contabilità pubblica la regola relazionale tra entrate e spese è quella riconducibile al principio di unità del bilancio specificativo dell'art. 81 Cost. secondo cui tutte le entrate correnti, a prescindere dalla loro origine, concorrono alla copertura di tutte le spese correnti, con conseguente divieto di prevedere una specifica correlazione tra singola entrata e singola uscita. In tale contesto, il vincolo di destinazione si pone quale deroga al principio generale per garantire la finalizzazione di determinate risorse, come quelle erogate a titolo di sovvenzioni, contributi o finanziamenti, alla realizzazione dello scopo pubblico per il quale sono state stanziate. Pertanto, il carattere finalistico della deroga non consente interpretazioni o distinzioni di sorta all'interno della contabilità regionale, poiché la natura esclusiva del vincolo di destinazione delle risorse e la sua precipua funzionalizzazione alla realizzazione di un programma costituisce scelta finanziaria di fondo della norma interposta statale. L'ente pubblico deve ottemperare ai vincoli di destinazione per finanziarie gli obiettivi, cui sono dirette le entrate vincolate eventualmente rifluite nel risultato di amministrazione dell'esercizio precedente. Questa eccezione al principio di unità del bilancio è riconducibile alla clausola generale in materia contabile che garantisce l'esatto impiego delle risorse stanziate per specifiche finalità di legge.
Per l'affermazione che esistono alcuni complessi normativi i quali «non integrano una vera e propria materia, ma si qualificano a seconda dell'oggetto al quale afferiscono», v. la citata sentenza n. 303/2003.
Sul collegamento tra buon andamento finanziario e programmazione, v. le citate sentenze nn. 129/2016 e 10/2016.
Sulla compatibilità costituzionale di una disciplina volta «a consentire il soddisfacimento contestuale di una pluralità di interessi costituzionalmente rilevanti», v. la citata sentenza n. 279/2006.
Sugli elementi sufficienti per ritenere ammissibile una censura (i termini della questione proposta, la disposizione impugnata, i parametri evocati e le ragioni del dubbio di legittimità), v. le citate sentenze nn. 31/2016 e 176/2015.
Sull'impossibilità per il legislatore regionale di derogare al vincolo di esclusività della destinazione dei proventi fissato dalla legge statale, v. la citata sentenza n. 38/2016.
Per l'affermazione che «la forza espansiva dell'art. 81, quarto comma, Cost., presidio degli equilibri di finanza pubblica, si sostanzia in una vera e propria clausola generale in grado di colpire tutti gli enunciati normativi causa di effetti perturbanti la sana gestione finanziaria e contabile», v. la citata sentenza n. 192/2012.