Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Molise - Ampliamenti in sopraelevazione degli edifici esistenti - Prevista possibilità di derogare alle distanze legali fissate dall'art. 9 del d.m. lavori pubblici n. 1444 del 1968 - Esorbitanza dalla competenza regionale nella materia del governo del territorio - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile - Necessità di espungere le parole «, ivi comprese quelle previste dall'articolo 9 del D.M. n. 1444/1968,» - Illegittimità costituzionale parziale.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, commi secondo, lett. l), e terzo, Cost., l'art. 2, comma 1, lett. g), della legge della Regione Molise 14 aprile 2015, n. 7, limitatamente alle parole «, ivi comprese quelle previste dall'articolo 9 del D.M. n. 1444/1968,». La norma censurata, nel sostituire l'art. 2, comma 5, della legge regionale n. 30 del 2009, «fermi restando i limiti stabiliti dalla normativa nazionale», ha espressamente introdotto, per gli ampliamenti in sopraelevazione degli edifici esistenti, la possibilità di derogare alle distanze fissate dal decreto ministeriale n. 1444 del 1968. Poiché la disciplina delle distanze minime tra costruzioni, rientra nella materia dell'«ordinamento civile», di competenza esclusiva dello Stato, alle Regioni è consentito fissare limiti in deroga al solo fine di soddisfare interessi pubblici legati al governo del territorio. Nella delimitazione dei rispettivi ambiti di competenza il punto di equilibrio è stato rinvenuto dalla giurisprudenza costituzionale nell'ultimo comma dell'art. 9 del citato d.m., ritenuto dotato di efficacia precettiva e inderogabile. Tale disposto ammette distanze inferiori a quelle stabilite dalla normativa statale solo "nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche". In definitiva, le deroghe all'ordinamento civile delle distanze tra edifici sono consentite se inserite in strumenti urbanistici, funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio. Nel caso di specie questa condizione non sussiste e, pertanto, la disposizione impugnata eccede la competenza regionale concorrente del «governo del territorio», violando il limite dell'«ordinamento civile».
Per la costante giurisprudenza costituzionale secondo cui la disciplina delle distanze minime tra costruzioni rientra nella materia dell'ordinamento civile; conseguentemente alle Regioni è consentito fissare limiti in deroga alle distanze minime stabilite nelle normative statali al solo fine di soddisfare interessi pubblici legati al governo del territorio, v. le citate sentenze nn. 134/2014, 6/2013, e 114/2012; ordinanza n. 173/2011.
Per l'affermazione che nella delimitazione dei rispettivi ambiti di competenza − statale in materia di «ordinamento civile» e concorrente in materia di «governo del territorio» −, il punto di equilibrio si rinviene nell'ultimo comma dell'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968, v. le citate sentenze nn. 114/2012 e 232/2005; ordinanza n. 173/2011.
Per l'ammissibilità di distanze inferiori a quelle stabilite dalla normativa statale solo se inserite in strumenti urbanistici, funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio, v. le citate sentenze nn. 134/2014 e 6/2013.