Sentenza 185/2016 (ECLI:IT:COST:2016:185)
Massima numero 39000
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del  06/07/2016;  Decisione del  06/07/2016
Deposito del 20/07/2016; Pubblicazione in G. U. 27/07/2016
Massime associate alla pronuncia:  38998  38999  39001  39002  39003


Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Molise - Interventi di ampliamento e ricostruzione degli edifici esistenti e in costruzione in deroga ai vigenti strumenti urbanistici comunali - Mancata previsione del rispetto delle distanze legali fissate dall'art. 9 del d.m. lavori pubblici n. 1444 del 1968 - Esorbitanza dalla competenza regionale nella materia del governo del territorio - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile - Necessità di introdurre, dopo le parole «fermo restando quanto stabilito dal codice civile», le parole «e dall'articolo 9 del d.m. n. 1444 del 1968» - Illegittimità costituzionale in parte qua.

Testo

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, commi secondo, lett. l), e terzo, Cost., l'art. 2, comma 1, lett. i), della legge della Regione Molise 14 aprile 2015, n. 7, nella parte in cui non prevede, dopo le parole «fermo restando quanto stabilito dal codice civile», le parole «e dall'articolo 9 del d.m. n. 1444 del 1968». La disposizione impugnata, nel sostituire il comma 8 dell'art. 2 della legge regionale n. 30 del 2009, consente che gli ampliamenti previsti dai commi precedenti agli edifici esistenti e in costruzione avvengano in deroga ai vigenti strumenti urbanistici comunali, fermo restando quanto stabilito dal codice civile, ma senza espressamente imporre il rispetto delle distanze fissate dall'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968. La norma in questione, attraverso il mero richiamo delle norme del codice civile, è suscettibile di consentire l'introduzione di deroghe particolari in grado di discostarsi dalle distanze fissate dal citato decreto ministeriale; il che rende illegittimo l'intervento del legislatore regionale, non ricorrendo il collegamento agli strumenti urbanistici e la finalizzazione delle deroghe alla conformazione di determinate zone del territorio.

Per l'affermazione secondo cui il mero richiamo delle norme del codice civile consente l'introduzione di deroghe particolari in grado di discostarsi dalle distanze di cui all'art. 9 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, v. la citata sentenza n. 114/2012.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Molise  14/04/2015  n. 7  art. 2  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte