Sentenza 185/2016 (ECLI:IT:COST:2016:185)
Massima numero 39001
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del
06/07/2016; Decisione del
06/07/2016
Deposito del 20/07/2016; Pubblicazione in G. U. 27/07/2016
Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Molise - Interventi di demolizione e ricostruzione - Prevista possibilità di derogare alle distanze legali fissate dall'art. 9 del d.m. lavori pubblici n. 1444 del 1968 - Esorbitanza dalla competenza regionale nella materia del governo del territorio - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale.
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Molise - Interventi di demolizione e ricostruzione - Prevista possibilità di derogare alle distanze legali fissate dall'art. 9 del d.m. lavori pubblici n. 1444 del 1968 - Esorbitanza dalla competenza regionale nella materia del governo del territorio - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'artt. 117, commi secondo, lett. l), e terzo, Cost., l'art. 4, comma 1, lett. g), della legge della Regione Molise 14 aprile 2015, n. 7. La disposizione impugnata ha aggiunto all'art. 3, comma 7, primo e secondo periodo, della legge regionale n. 30 del 2009, dopo le parole «distanze tra gli edifici», le parole «, anche di quelle previste dall'articolo 9 del D.M. n. 1444/1968», così espressamente sancendo la derogabilità anche di queste ultime nel caso degli interventi di demolizione e ricostruzione contemplati dalla norma modificata. Tuttavia, la generalità della previsione e il mancato collegamento delle deroghe agli strumenti urbanistici rendono illegittimo l'intervento del legislatore regionale.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'artt. 117, commi secondo, lett. l), e terzo, Cost., l'art. 4, comma 1, lett. g), della legge della Regione Molise 14 aprile 2015, n. 7. La disposizione impugnata ha aggiunto all'art. 3, comma 7, primo e secondo periodo, della legge regionale n. 30 del 2009, dopo le parole «distanze tra gli edifici», le parole «, anche di quelle previste dall'articolo 9 del D.M. n. 1444/1968», così espressamente sancendo la derogabilità anche di queste ultime nel caso degli interventi di demolizione e ricostruzione contemplati dalla norma modificata. Tuttavia, la generalità della previsione e il mancato collegamento delle deroghe agli strumenti urbanistici rendono illegittimo l'intervento del legislatore regionale.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Molise
14/04/2015
n. 7
art. 4
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte