Sentenza 185/2016 (ECLI:IT:COST:2016:185)
Massima numero 39001
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del  06/07/2016;  Decisione del  06/07/2016
Deposito del 20/07/2016; Pubblicazione in G. U. 27/07/2016
Massime associate alla pronuncia:  38998  38999  39000  39002  39003


Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Molise - Interventi di demolizione e ricostruzione - Prevista possibilità di derogare alle distanze legali fissate dall'art. 9 del d.m. lavori pubblici n. 1444 del 1968 - Esorbitanza dalla competenza regionale nella materia del governo del territorio - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'artt. 117, commi secondo, lett. l), e terzo, Cost., l'art. 4, comma 1, lett. g), della legge della Regione Molise 14 aprile 2015, n. 7. La disposizione impugnata ha aggiunto all'art. 3, comma 7, primo e secondo periodo, della legge regionale n. 30 del 2009, dopo le parole «distanze tra gli edifici», le parole «, anche di quelle previste dall'articolo 9 del D.M. n. 1444/1968», così espressamente sancendo la derogabilità anche di queste ultime nel caso degli interventi di demolizione e ricostruzione contemplati dalla norma modificata. Tuttavia, la generalità della previsione e il mancato collegamento delle deroghe agli strumenti urbanistici rendono illegittimo l'intervento del legislatore regionale.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Molise  14/04/2015  n. 7  art. 4  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte