Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Molise - Prevista possibilità di derogare alle distanze tra gli edifici senza prevedere il rispetto di quelle stabilite dal codice civile e dalle disposizioni integrative - Inscindibile legame funzionale con l'art. 4, comma 1, lettera g), dichiarato costituzionalmente illegittimo - Illegittimità costituzionale in parte qua, in via consequenziale.
È costituzionalmente illegittimo, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'art. 3, comma 7, della legge della Regione Molise 11 dicembre 2009, n. 30, nella parte in cui consente la deroga alle distanze tra gli edifici senza prevedere il rispetto di quelle stabilite dal codice civile e dalle disposizioni integrative. Tale disposizione, infatti, presenta un inscindibile legame funzionale con l'art. 4, comma 1, lett. g), già oggetto di declaratoria di illegittimità costituzionale.
Sull'illegittimità costituzionale consequenziale in presenza di «inscindibile legame funzionale», v. la citata sentenza n. 217/2015.
Sulla declaratoria di illegittimità costituzionale in via consequenziale nei giudizi in via principale, v., tra le tante, le sentenze nn. 249/2014, 87/2014, 68/2014, 308/2013, 378/2004, 166/2004 e 2/2004.