Sentenza 185/2016 (ECLI:IT:COST:2016:185)
Massima numero 39003
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del
06/07/2016; Decisione del
06/07/2016
Deposito del 20/07/2016; Pubblicazione in G. U. 27/07/2016
Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Molise - Previsione che i procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore della legge e per i quali non sono ancora stati versati gli oneri concessori sono valutati e definiti secondo le disposizioni della legge medesima - Ricorso del Governo - Ritenuta natura di condono edilizio straordinario non consentito al legislatore regionale - Asserita violazione della competenza legislativa statale nella materia esclusiva dell'ordinamento civile e nella materia concorrente del governo del territorio - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Molise - Previsione che i procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore della legge e per i quali non sono ancora stati versati gli oneri concessori sono valutati e definiti secondo le disposizioni della legge medesima - Ricorso del Governo - Ritenuta natura di condono edilizio straordinario non consentito al legislatore regionale - Asserita violazione della competenza legislativa statale nella materia esclusiva dell'ordinamento civile e nella materia concorrente del governo del territorio - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, commi secondo, lettera l), e terzo, Cost. - dell'art. 18, comma 2, della legge della Regione Molise 14 aprile 2015, n. 7, il quale prevede che i procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore della legge e per i quali non sono ancora stati versati gli oneri concessori sono valutati e definiti secondo le disposizioni della legge medesima. Infatti, la citata disposizione è sostanzialmente censurata per illegittimità riflessa, e cioè in ragione del rinvio anche alle disposizioni già esaminate, ma la norma non ha, di per sé, un contenuto precettivo costituzionalmente illegittimo, limitandosi a regolare l'applicazione dello ius superveniens ai procedimenti amministrativi in corso, secondo il principio del tempus regit actum.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, commi secondo, lettera l), e terzo, Cost. - dell'art. 18, comma 2, della legge della Regione Molise 14 aprile 2015, n. 7, il quale prevede che i procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore della legge e per i quali non sono ancora stati versati gli oneri concessori sono valutati e definiti secondo le disposizioni della legge medesima. Infatti, la citata disposizione è sostanzialmente censurata per illegittimità riflessa, e cioè in ragione del rinvio anche alle disposizioni già esaminate, ma la norma non ha, di per sé, un contenuto precettivo costituzionalmente illegittimo, limitandosi a regolare l'applicazione dello ius superveniens ai procedimenti amministrativi in corso, secondo il principio del tempus regit actum.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Molise
14/04/2015
n. 7
art. 18
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte