Sanità pubblica - Norme della Regione Calabria - Medici in rapporto di convenzione a tempo indeterminato con l'Azienda sanitaria provinciale (ASP) - Revoca d'ufficio della scelta in caso di morte, trasferimento o irreperibilità dell'assistito - Recupero delle quote insolute - Prevista applicazione dell'accordo integrativo regionale dei medici di medicina generale (AIR) del 16 settembre 2006 che impedisce all'amministrazione, in caso di comunicazione dell'evento al medico avvenuta oltre l'anno, di ripetere più di dodici quote mensili - Rinvio del legislatore regionale ad una clausola affetta da nullità per contrasto con i vincoli risultanti dalla contrattazione nazionale - Carenza di competenza legislativa regionale - Violazione della competenza esclusiva statale nella materia dell'ordinamento civile - Illegittimità costituzionale.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., l'art. 50, comma 4, della legge della Regione Calabria 13 giugno 2008, n. 15, che, con riguardo al rapporto convenzionale dei medici di medicina generale con il Servizio sanitario nazionale, prescrive, per il recupero delle quote rimaste insolute inerenti gli assistiti deceduti, trasferiti o irreperibili, l'applicazione dell'Accordo integrativo regionale (AIR) del 16 settembre 2006, il cui art. 12, punto 3, impedisce all'amministrazione sanitaria, in caso di comunicazione al medico avvenuta oltre l'anno del trasferimento, decesso o duplicazione degli assistiti, di ripetere più di dodici quote mensili. La disposizione conferisce rango legislativo ad una previsione della contrattazione collettiva decentrata affetta da nullità e disapplicabile, in quanto in contrasto con la pertinente legislazione (artt. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e 40 del d.lgs. n. 165 del 2001) e contrattazione collettiva nazionale in cui si esprime la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile alla quale può essere ricondotta, oltre alla disciplina del rapporto di impiego dei dipendenti pubblici "contrattualizzati" e del relativo trattamento economico, anche quella del rapporto dei medici convenzionati, ascrivibile alla cosiddetta "parasubordinazione". In particolare, l'Accordo collettivo nazionale (ACN) del 23 marzo 2005 non detta limiti alla ripetibilità delle quote e non consente deroghe alla generale disciplina dell'indebito oggettivo (art. 2033 cod. civ.). La disposizione impugnata - estranea alla competenza concorrente in materia di tutela della salute, non involgendo la disciplina dei limiti ai recuperi di quote corrisposte sine titulo ai medici di medicina generale in alcun modo l'organizzazione del servizio sanitario o delle sue strutture - si pone in patente contrasto con il parametro invocato, poiché incide su un punto fondamentale della fase esecutiva del rapporto in convenzione, ridisegnando i diritti ed i doveri delle parti relativamente alla percezione ed al trattenimento di compensi non dovuti, concernenti assistiti nel frattempo deceduti o trasferiti in altra sede. Recuperare la clausola nulla e inapplicabile dell'AIR, attraverso una prescrizione legislativa regionale assunta in assoluta carenza di competenza, determina di per sé l'illegittimità costituzionale della norma, che frustra l'esigenza di regolazione uniforme dei rapporti convenzionali dei medici con il Servizio sanitario nazionale, introducendo un meccanismo derogatorio del generale istituto dell'indebito civile.
(Restano assorbite le censure formulate in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost.)
Per l'orientamento secondo cui la disciplina del rapporto di impiego dei dipendenti pubblici e del relativo trattamento economico rientra nella materia dell'ordinamento civile, di esclusiva competenza statale, e si esprime in regole volte a garantire il criterio di uniformità, v. le citate sentenze nn. 211/2014, 36/2013, 19/2013, 290/2012, 339/2011, 77/2011, 332/2010, 189/2007 e 95/2007.
Sull'impossibilità per la legge regionale di disciplinare in difformità istituti incidenti sul diritto delle obbligazioni, v. la citata sentenza n. 265/2013.