Costituzione in giudizio - Parti nei giudizi a quibus - Presentazione tardiva dell'atto - Inammissibilità.
Nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124 - impugnato, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., nella parte in cui consente la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo - sono inammissibili, in quanto tardive, le costituzioni di Cittadino Donatella e Zangari Gemma, parti nei processi a quibus. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, primo periodo, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la costituzione delle parti nel giudizio incidentale ha luogo nel termine di venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza di rimessione nella Gazzetta Ufficiale, mediante deposito in cancelleria della procura speciale, con l'elezione del domicilio, e delle deduzioni comprensive delle conclusioni. Detto termine - peraltro già consumato al momento della sospensione del giudizio disposta con l'ordinanza n. 207 del 2013 sino alla definizione delle questioni di interpretazione dell'invocato parametro comunitario interposto (clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva n. 1999/70/CE), sottoposte in via pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea - ha natura perentoria.
Sulla natura perentoria del termine per la costituzione delle parti nel giudizio davanti alla Corte costituzionale, v., ex multis, la citata sentenza n. 190/2006.