Sentenza 187/2016 (ECLI:IT:COST:2016:187)
Massima numero 39005
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del  15/06/2016;  Decisione del  15/06/2016
Deposito del 20/07/2016; Pubblicazione in G. U. 27/07/2016
Massime associate alla pronuncia:  39004  39006


Titolo
Intervento in giudizio - Federazione Lavoratori della Conoscenza-CGIL, della Confederazione generale italiana del lavoro-CGIL, del CODACONS, dell'Associazione per la difesa dei diritti civili della scuola, della Federazione GILDA-UNAMS - Soggetti privi di un interesse qualificato - Presentazione tardiva degli atti - Inammissibilità.

Testo

Nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 11, della legge 3 maggio 1999, n. 124 - impugnato, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., nella parte in cui consente la copertura delle cattedre e dei posti che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, mediante il conferimento di incarichi annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario di ruolo - sono inammissibili, anche in quanto tardivi, gli interventi della Federazione lavoratori della conoscenza-CGIL, della Confederazione generale italiana del lavoro-CGIL, del CODACONS, dell'Associazione per la difesa dei diritti civili della scuola e della Federazione GILDA-UNAMS. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'atto di intervento deve essere depositato non oltre venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'atto introduttivo del giudizio. Detto termine - peraltro già consumato al momento della sospensione del giudizio disposta con l'ordinanza n. 207 del 2013 sino alla definizione delle questioni di interpretazione dell'invocato parametro comunitario interposto (clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva n. 1999/70/CE), sottoposte in via pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea - ha natura perentoria. Inoltre, le intervenienti non risultano essere parti dei giudizi principali nel corso dei quali sono state sollevate le questioni di legittimità costituzionale né titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato ai rapporti sostanziali dedotti in giudizio.

Sulla natura perentoria del termine per l'intervento delle parti nel giudizio davanti alla Corte costituzionale, v., ex multis, la citata sentenza n. 190/2006.

Per il costante orientamento secondo cui possono intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale le sole parti del giudizio principale ed i terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura, v., ex multis, le citate sentenze nn. 71/2015, 216/2014 e 231/2013.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte