Sentenza 189/2016 (ECLI:IT:COST:2016:189)
Massima numero 39008
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del
14/06/2016; Decisione del
14/06/2016
Deposito del 20/07/2016; Pubblicazione in G. U. 27/07/2016
Titolo
Paesaggio - Norme della Regione Sardegna - Realizzazione in ambito costiero di strutture residenziali ricettive connesse ai campi da golf - Ricorso del Governo - Ius superveniens satisfattivo - Rinuncia al ricorso accettata dalla controparte - Estinzione del processo.
Paesaggio - Norme della Regione Sardegna - Realizzazione in ambito costiero di strutture residenziali ricettive connesse ai campi da golf - Ricorso del Governo - Ius superveniens satisfattivo - Rinuncia al ricorso accettata dalla controparte - Estinzione del processo.
Testo
È estinto il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 23, commi 6 e 7, della legge della Regione Sardegna 21 novembre 2011, n. 21 - impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. s), e 118, terzo comma, Cost. nonché all'art. 3 dello statuto speciale - che, apportando modifiche all'art. 5 della legge regionale 21 settembre 2011, n. 19 (Provvidenze per lo sviluppo del turismo golfistico), ha previsto, in particolare, che la Giunta regionale proponga gli adeguamenti al piano paesaggistico regionale necessari per consentire, anche in ambito costiero, la realizzazione di nuove strutture residenziali ricettive connesse ai campi da golf. La rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, formalmente accettata dalla Regione resistente, comporta, infatti, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.
È estinto il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 23, commi 6 e 7, della legge della Regione Sardegna 21 novembre 2011, n. 21 - impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. s), e 118, terzo comma, Cost. nonché all'art. 3 dello statuto speciale - che, apportando modifiche all'art. 5 della legge regionale 21 settembre 2011, n. 19 (Provvidenze per lo sviluppo del turismo golfistico), ha previsto, in particolare, che la Giunta regionale proponga gli adeguamenti al piano paesaggistico regionale necessari per consentire, anche in ambito costiero, la realizzazione di nuove strutture residenziali ricettive connesse ai campi da golf. La rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, formalmente accettata dalla Regione resistente, comporta, infatti, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Sardegna
21/11/2011
n. 21
art. 23
co. 6
legge della Regione autonoma Sardegna
21/11/2011
n. 21
art. 23
co. 7
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 118
co. 3
statuto regione Sardegna
art. 3
Altri parametri e norme interposte