Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Sardegna - Piano casa - Previsione che gli interventi sono realizzati in deroga alle vigenti prescrizioni dei regolamenti edilizi, degli strumenti urbanistici comunali e delle disposizioni normative regionali, nonché agli indici massimi di fabbricabilità - Ricorso del Governo - Asserita violazione di leggi statali qualificabili come "riforme economico sociali" - Asserita esorbitanza dalle competenze legislative regionali in materia di edilizia ed urbanistica e di piani territoriali paesistici - Insussistenza - Possibilità di interpretare la disposizione censurata nel rispetto delle norme fondamentali contenute negli atti legislativi statali - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione.
Non sono fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, lett. f), della legge della Regione Sardegna 21 novembre 2011, n. 21 - impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 9, 117, primo comma, e secondo comma, lett. l) e s), Cost. - che, inserendo il comma 5-ter nell'art. 8 della legge regionale n. 4 del 2009 (legge attuativa del cosiddetto piano casa), prevede che gli interventi edilizi di cui agli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 della legge novellata «sono realizzati in deroga alle previsioni dei regolamenti edilizi e degli strumenti urbanistici comunali vigenti ed in deroga alle vigenti disposizioni normative regionali; possono essere superati gli indici massimi di fabbricabilità. È in ogni caso fatto salvo il rispetto delle disposizioni del Codice civile e i diritti dei terzi». La norma impugnata deve essere interpretata nel senso che gli interventi edilizi ivi previsti non possono essere realizzati in deroga né al piano paesaggistico regionale né alla legislazione statale. Infatti dal tenore letterale della norma emerge che gli interventi ammessi sono solo quelli in deroga ai regolamenti edilizi e agli strumenti urbanistici comunali vigenti e non anche al piano paesaggistico regionale. Inoltre, sempre il dato letterale della norma non consente che gli interventi possano essere posti in essere in deroga al d.m. n. 1444 del 1968 e alla normativa statale in materia di rischi di incidenti rilevanti. La stessa clausola di salvezza ivi prevista dimostra che il legislatore regionale ha voluto espressamente escludere che gli interventi edilizi possano essere realizzati in violazione delle disposizioni del codice civile (il cui richiamo deve intendersi come riferito all'intiera disciplina civilistica di cui il d.m. n. 1444 del 1968 è parte integrante e fondamentale) e dei diritti dei terzi.
Sul riconoscimento al legislatore statale del potere di vincolare la potestà legislativa primaria della Regione speciale attraverso l'emanazione di leggi qualificabili come "riforme economico-sociali", v. le citate sentenze nn. 51/2006 e 536/2002.
Sull'ammissibilità, nei giudizi in via principale, delle questioni prospettate in termini dubitativi o alternativi, purché le interpretazioni non siano implausibili e irragionevolmente scollegate dalle disposizioni impugnate, così da far ritenere le questioni medesime del tutto astratte e pretestuose, v. le citate sentenze nn. 3/2016, 245/2015, 269/2014 e 207/2014.
Sull'impossibilità per la legislazione regionale di porsi in contrasto con la normativa statale in materia di rischi di incidenti rilevanti, da ricondursi alla materia «tutela dell'ambiente» di cui all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., v. le citate sentenze nn. 135/2005 e 407/2002.
Sul principio della prevalenza dei piani paesaggistici sugli altri strumenti urbanistici, v. la citata sentenza n. 11/2016 Sul d.m. n. 1444 del 1968, v. le citate sentenze n. 134/2014, 6/2013, 114/2012 e 232/2005.
Per la riconducibilità dell'intervento legislativo regionale sul piano paesaggistico regionale alla materia «edilizia e urbanistica», v. la citata sentenza n. 46/2014.