Sentenza 189/2016 (ECLI:IT:COST:2016:189)
Massima numero 39010
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del  14/06/2016;  Decisione del  14/06/2016
Deposito del 20/07/2016; Pubblicazione in G. U. 27/07/2016
Massime associate alla pronuncia:  39008  39009  39011


Titolo
Paesaggio - Norme della Regione Sardegna - Interventi di lieve entità su aree o immobili sottoposti alle norme di tutela paesaggistica - Assoggettamento al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con il codice dei beni culturali e del paesaggio - Insussistenza - Possibilità di interpretazione conforme della disposizione impugnata - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione.

Testo

Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità dell'art. 18 della legge della Regione Sardegna 21 novembre 2011, n. 21 - impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. - il quale, inserendo l'art. 5-bis dopo l'art. 5 della legge regionale n. 28 del 1998, prevede che gli interventi di lieve entità da realizzarsi su aree o immobili sottoposti alle norme di tutela siano assoggettati al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica disciplinato dal regolamento adottato con il d.P.R. 9 luglio 2010, n. 139 e riconosce alla Giunta regionale la possibilità di individuare ulteriori forme di semplificazione del suddetto procedimento. La disposizione regionale censurata costituisce attuazione di quanto previsto dalla normativa statale. Infatti, l'art. 6 del regolamento, adottato a norma dell'art. 146, comma 9, del codice dei beni culturali e del paesaggio (d. lgs. n. 42 del 2004), dispone, da un lato, l'immediata applicazione delle sue disposizioni nelle regioni a statuto ordinario e, dall'altro, prevede che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano - in ragione dell'attinenza delle disposizioni del decreto ai livelli essenziali delle prestazioni amministrative, di cui all'art. 117, secondo comma, lett. m), Cost., e della natura di grande riforma economico sociale del Codice e delle norme di semplificazione procedimentale in esso previste - entro centottanta giorni, adottino, in conformità agli statuti ed alle relative norme di attuazione, le norme necessarie a disciplinare il procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata secondo i criteri del decreto. Non risulta violato il parametro evocato in quanto il riconoscimento alla Giunta del potere di individuare «ulteriori» forme di semplificazione del procedimento di autorizzazione paesaggistica da parte della norma impugnata deve essere inteso nel senso che la Giunta può prevedere forme di semplificazione "diverse" da quelle previste dalla normativa statale ma non per questo di "maggiore semplificazione".

Sull'affermazione che non è ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione nei confronti di atti che siano la diretta applicazione di preesistenti disposizioni legislative non impugnate, v. la citata sentenza n. 30/2012.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Sardegna  21/11/2011  n. 21  art. 18  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  22/01/2004  n. 42  art. 146    co. 9  quarto periodo