Sentenza 189/2016 (ECLI:IT:COST:2016:189)
Massima numero 39011
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del  14/06/2016;  Decisione del  14/06/2016
Deposito del 20/07/2016; Pubblicazione in G. U. 27/07/2016
Massime associate alla pronuncia:  39008  39009  39010


Titolo
Paesaggio - Norme della Regione Sardegna - Aziende ricettive all'aria aperta - Allestimenti mobili di pernottamento - Statuita irrilevanza a fini paesaggistici - Contrasto con il codice dei beni culturali e del paesaggio, che individua tassativamente le tipologie di interventi in aree vincolate realizzabili anche in assenza di autorizzazione paesaggistica - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali - Necessità di espungere dal testo della disposizione impugnata le parole «e paesaggistici» - Illegittimità costituzionale parziale.

Testo

È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 20 della legge della Regione Sardegna 21 novembre 2011, n. 21, limitatamente alle parole «e paesaggistici», che, nel sostituire il comma 4-bis dell'art. 6 della legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, prevede l'irrilevanza non solo a fini urbanistici ed edilizi ma anche paesaggistici degli allestimenti mobili di pernottamento (quali tende, roulotte, caravan, mobil-home, maxicaravan o case mobili e pertinenze ed accessori funzionali all'esercizio dell'attività). La procedura di autorizzazione paesaggistica disciplinata dalla normativa statale, non derogabile da parte delle Regione, è volta a stabilire proprio se un determinato intervento abbia o meno un impatto paesaggistico significativo. La disposizione impugnata, invece, nel qualificare come paesaggisticamente irrilevanti taluni interventi nelle aziende ricettive all'area aperta, consente che essi vengano posti in essere a prescindere dall'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, la quale è norma di grande riforma economico-sociale che la Regione autonoma della Sardegna deve rispettare in quanto adottata nell'ambito della competenza esclusiva statale nella materia «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali», di cui all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. La norma censurata si pone, dunque, in contrasto con il richiamato art. 146, oltre che con l'art. 149 del medesimo Codice dei beni culturali e del paesaggio - che individua tassativamente le tipologie di interventi in aree vincolate realizzabili anche in assenza di autorizzazione paesaggistica - e con l'Allegato 1 del d.P.R n. 139 del 2010 che reca un elenco tassativo degli interventi di «lieve entità», assoggettati a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica.

Sulla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 9, della legge 23 luglio 2009, n. 99, v. la citata sentenza n. 278/2010.

Sulla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 41, comma 4, del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013, n. 98, v. la citata sentenza n. 189/2015.

Sull'autorizzazione paesaggistica, v. le citate sentenze nn. 235/2011, 101/2010 e 232/2008.

Sull'art. 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, quale norma di grande riforma economico-sociale, v. la citata sentenza n. 238/2013.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Sardegna  21/11/2011  n. 21  art. 20  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 9

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  22/01/2004  n. 42  art. 146  

decreto legislativo  22/01/2004  n. 42  art. 149