Sentenza 191/2016 (ECLI:IT:COST:2016:191)
Massima numero 39013
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del  01/06/2016;  Decisione del  01/06/2016
Deposito del 20/07/2016; Pubblicazione in G. U. 27/07/2016
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Procedimento civile - Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale - Deroga in relazione alle cause ed ai procedimenti indicati nell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario e alle controversie previste dagli artt. 429 e 459 del codice di procedura civile - Censura dell'orientamento consolidato della Corte di cassazione che interpreta estensivamente la deroga, includendovi i procedimenti di opposizione a precetto, di accertamento dell'obbligo del terzo, di opposizione di terzo, le controversie distributive e i giudizi endoesecutivi - Asserita violazione del principio di eguaglianza per la mancata estensione della deroga anche agli atti del processo esecutivo - Insussistenza - Disomogeneità delle situazioni a raffronto - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata, per la non omogeneità delle situazioni poste a confronto e la ragionevolezza delle relative discipline, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (nel testo vigente alla data del 22 dicembre 2014), impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto - escludendo, secondo l'univoca interpretazione del diritto vivente, dalla generale sospensione di tutti i termini processuali delle giurisdizioni ordinarie e amministrative, disposta dal precedente art. 1, le opposizioni all'esecuzione e non anche gli atti del processo esecutivo - riserverebbe irragionevolmente un trattamento differenziato a fattispecie accomunate dalle stesse ragioni di celerità. Invero, il processo esecutivo costituisce lo strumento apprestato dall'ordinamento per l'attuazione del diritto, da realizzare in via coattiva, mentre l'incidente di esecuzione, che apre una parentesi all'interno del primo, può assumere due diverse forme: quella dell'opposizione all'esecuzione quando si contesta il "se" del diritto di agire in executivis o la pignorabilità dei beni pignorati, e quella dell'opposizione agli atti esecutivi, quando ci si duole del "come" dell'esercizio del diritto, deducendosi l'esistenza di vizi formali degli atti compiuti o dei provvedimenti adottati nel corso del processo esecutivo e di quelli preliminari all'azione esecutiva. In sintesi, il processo esecutivo consiste in una sequenza di atti procedimentali per la realizzazione del credito; le opposizioni integrano dei veri e propri giudizi, che si svolgono nel contraddittorio delle parti. La diversità strutturale dei due tipi di procedimento non é riconducibile ad unità sul presupposto dell'esigenza di celerità comune ad entrambi, ben potendo il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, dettare discipline differenziate, con l'unico limite costituito dalla non arbitrarietà e irragionevolezza della scelta compiuta. Nell'ambito del procedimento esecutivo il legislatore ha ritenuto di soddisfare tale esigenza con la previsione di un termine perentorio, prorogabile una sola volta per giusti motivi, per la completa acquisizione della documentazione ipocatastale attestante l'appartenenza del bene pignorato al debitore: la sospensione della sua decorrenza durante il periodo feriale è ragionevolmente correlata al rallentamento delle attività degli uffici preposti al rilascio della documentazione. Quanto, invece, alle opposizioni all'esecuzione, l'esigenza di celerità è perseguita mediante la deroga alla sospensione dei termini feriali anche in considerazione della peculiarità del procedimento che, nella prassi giudiziaria, può prestarsi ad un utilizzo strumentale con finalità dilatoria da parte del debitore esecutato.

Sulla diversa ampiezza dei poteri interpretativi del rimettente, condizionata dalla presenza o meno di un indirizzo ermeneutico consolidato in termini di diritto vivente, v., ex plurimis, le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 113/2015, 350/1997, 307/1996 e 296/1995; ordinanza n. 226/1994.

Sull'ampia discrezionalità spettante al legislatore in materia processuale, esercitabile con l'unico limite costituito dalla non arbitrarietà e irragionevolezza della scelta compiuta, v., ex plurimis, le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 237/2007 e 341/2006; ordinanze nn. 405/2007, 376/2007 e 101/2006.



Atti oggetto del giudizio

legge  07/10/1969  n. 742  art. 3  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte