Scuola - Docenti - Previsione secondo cui, "a decorrere dall'anno scolastico 2010-2011, non è consentita la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti che hanno già stipulato contratto a tempo indeterminato per qualsiasi tipologia di posti di insegnamento o classi di concorso" - Asserita violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Evocazione non motivata del parametro - Inammissibilità della questione.
E' inammissibile, per difetto di motivazione, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 97 Cost., dell'art. 1, comma 4-quinquies, del d.l. 25 settembre 2009, n. 134 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 novembre 2009, n. 167), il quale prevede che, a decorrere dall'anno scolastico 2010-2011, non è consentita la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti che hanno già stipulato contratto a tempo indeterminato per qualsiasi tipologia di posti di insegnamento o classi di concorso. Il menzionato parametro risulta evocato mediante il mero riferimento numerico nel solo dispositivo dell'ordinanza di rimessione, mentre la parte motiva è del tutto sfornita di argomentazioni a sostegno del denunciato contrasto.
Nel senso che si configura un'ipotesi di inammissibilità della questione, qualora il giudice non fornisca una motivazione adeguata sulla non manifesta infondatezza della stessa, limitandosi a evocarne i parametri costituzionali, senza argomentare in ordine alla loro violazione, v., ex plurimis, le seguenti citate decisioni: sentenza n. 70/2015; ordinanza n. 158/2011.