Sentenza 193/2016 (ECLI:IT:COST:2016:193)
Massima numero 39016
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del  06/07/2016;  Decisione del  06/07/2016
Deposito del 20/07/2016; Pubblicazione in G. U. 27/07/2016
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Sanzioni amministrative - Principio di legalità - Previsioni secondo cui "nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione" e "le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati" - Mancata previsione, quale regola generale, dell'applicazione della legge successiva più favorevole agli autori degli illeciti amministrativi - Asserito contrasto con il principio di retroattività del trattamento sanzionatorio più mite (lex mitior), risultante dalla interpretazione della Convenzione EDU fornita dalla Corte di Strasburgo - Asserita violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza - Insussistenza - Richiesta di intervento additivo di sistema (estensione del principio della lex mitior a tutto il sistema sanzionatorio amministrativo) che eccede l'obbligo convenzionale - Esercizio non irragionevole della discrezionalità legislativa - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 117, primo comma, Cost., 6 e 7 CEDU, nella parte in cui - nel definire il principio di legalità che consente di irrogare sanzioni amministrative solo in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione e nei casi e per i tempi ivi considerati - non prevede l'applicazione della legge successiva più favorevole agli autori degli illeciti amministrativi. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che ha enucleato il principio di retroattività della legge penale meno severa, non ha mai avuto ad oggetto il complessivo sistema delle sanzioni amministrative, bensì singole e specifiche discipline sanzionatorie che, pur qualificandosi come amministrative ai sensi dell'ordinamento interno, siano idonee ad acquisire caratteristiche punitive alla luce dell'ordinamento convenzionale. L'invocato intervento additivo risulta travalicare l'obbligo convenzionale e disattende la necessità della preventiva valutazione della singola sanzione come convenzionalmente penale. Nel quadro delle garanzie apprestato dalla CEDU, come interpretate dalla Corte di Strasburgo, non si rinviene l'affermazione di un vincolo di matrice convenzionale in ordine alla previsione generalizzata, da parte degli ordinamenti interni dei singoli Stati aderenti, del principio di retroattività della legge più favorevole, da trasporre nel sistema delle sanzioni amministrative. Né sussiste un analogo vincolo costituzionale poiché rientra nella discrezionalità del legislatore, nel rispetto del limite della ragionevolezza, modulare le proprie determinazioni secondo criteri di maggiore o minore rigore. Il differente e più favorevole trattamento riservato ad alcune sanzioni, come quelle tributarie e valutarie, trova fondamento nelle peculiarità che caratterizzano le rispettive materie e non può trasformarsi da eccezione a regola, coerentemente con il principio generale di irretroattività della legge e con il divieto di applicazione analogica delle norme eccezionali (artt. 11 e 14 delle preleggi). Nel caso di cui al giudizio a quo, il peculiare trattamento delle violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria (alle quali soltanto è applicabile, a fronte di un concorso materiale di violazioni, il più mite regime del cumulo giuridico delle sanzioni, in deroga alla regola generale del cumulo materiale) sottolinea la specificità degli interessi tutelati e la natura eccezionale di tale disciplina, la quale non si presta ad una generalizzata trasposizione di principi maturati in ambiti diversi. La scelta legislativa dell'applicabilità della lex mitior limitatamente ad alcuni settori dell'ordinamento non può poi ritenersi in sé irragionevole. La qualificazione degli illeciti amministrativi, espressiva della discrezionalità legislativa, si riflette sulla natura contingente e storicamente connotata dei relativi precetti, sicché risulta sistematicamente giustificata la pretesa di potenziare l'effetto preventivo e dissuasivo della comminatoria, eliminando per il trasgressore ogni aspettativa di evitare la sanzione grazie a possibili mutamenti legislativi. Il limitato riconoscimento della retroattività in mitius risponde a scelte discrezionali di politica legislativa, modulate in funzione della natura degli interessi tutelati e sindacabili solo laddove trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio. Infine, l'invocato intervento additivo, oltre ad esorbitare dall'ambito della disciplina applicabile dal rimettente e ad affermare il principio di retroattività della lex mitior in misura più ampia di quanto stabilito dall'art. 2 cod. pen., determinerebbe una nuova configurazione del complessivo trattamento sanzionatorio di tutti gli illeciti amministrativi, in un ambito in cui deve riconoscersi al legislatore un ampio margine di libera determinazione.

Sulla necessità di applicare le norme della CEDU nel significato loro attribuito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, v. le citate sentenze nn. 236/2011, 113/2011, 1/2011, 93/2010, 311/2009, 239/2009, 39/2008, 349/2007 e 348/2007.

Sulla spettanza alla Corte costituzionale della valutazione circa l'inserimento del prodotto dell'interpretazione della Corte EDU nell'ordinamento costituzionale italiano e dell'apprezzamento della consolidata giurisprudenza europea, in modo da rispettarne la sostanza, sia pure con il margine di adeguamento idoneo a consentire di tener conto delle peculiarità dell'ordinamento giuridico interno, v. le citate sentenze nn. 236/2011, 317/2009 e 311/2009.

Per l'orientamento secondo cui, in materia di sanzioni amministrative, spetta al legislatore ampia discrezionalità, nel rispetto del limite della ragionevolezza, potendo le relative determinazioni essere modulate secondo criteri di maggiore o minore rigore in base alle materie oggetto di disciplina, senza che da ciò consegua necessariamente una violazione del principio di uguaglianza, v. le citate ordinanze nn. 245/2003, 501/2002 e 140/2002.

Atti oggetto del giudizio

legge  24/11/1981  n. 689  art. 1  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)    n.   art. 6  

convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)    n.   art. 7