Impiego pubblico - Personale scolastico docente - Impugnazione congiunta di norme statali e della Provincia di Trento, che consentano la copertura delle cattedre e dedi posti di insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre mediante il conferimento di supplenze almeno annuali - Sopravvenuta sentenza della Corte di giustizia (resa sulla questione di pregiudizialità comunitaria promossa dalla Corte costituzionale con riguardo alla sola disciplina statale) recante l'interpretazione del diritto comunitario evocato quale parametro interposto (accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato) - Sopravvenuta modifica della disciplina del contratto a termine per il personale docente e ATA della scuola - Necessità che il giudice rimettente valuti, alla luce delle sopravvenienze giurisprudenziale e normativa, la perdurante rilevanza della questione - Restituzione degli atti.
Sono restituiti al rimettente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e dell'art. 93, commi 1 e 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 7 agosto 2006, n. 5, impugnati - in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione alla clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE del Consiglio - nella parte in cui consentono la copertura delle cattedre disponibili entro la data del 31 dicembre, che rimangano scoperte per l'intero anno scolastico, mediante il conferimento di supplenze annuali e rinnovabili per un massimo di due anni o di durata massima triennale, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali. Infatti, nelle more del giudizio incidentale è intervenuta sentenza della Corte di giustizia, 26 novembre 2014 resa nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, Mascolo ed altri, in ordine all'interpretazione dell'evocato parametro comunitario interposto. Inoltre, è stata emanata la legge n. 107 del 2015, che ha modificato la disciplina del contratto a termine per il personale docente e per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario − ATA − della scuola. A fronte delle richiamate sopravvenienze, spetta al rimettente la valutazione circa la perdurante rilevanza della questione.
Per il costante orientamento della giurisprudenza costituzionale secondo cui «i princìpi enunciati dalla Corte di giustizia, riguardo a norme oggetto di giudizio di legittimità costituzionale, si inseriscono direttamente nell'ordinamento interno con il valore di ius superveniens, condizionando e determinando i limiti in cui quelle norme conservano efficacia e devono essere applicate anche da parte del giudice a quo», v. le citate ordinanze nn. 80/2015, 124/2012 e 216/2011.