Ordinanza 195/2016 (ECLI:IT:COST:2016:195)
Massima numero 39020
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del  18/05/2016;  Decisione del  18/05/2016
Deposito del 20/07/2016; Pubblicazione in G. U. 27/07/2016
Massime associate alla pronuncia:  39021


Titolo
Intervento in giudizio - Confederazione generale sindacale CGS, già Confederazione GILDA-UNAM CGU - Soggetto che non è parte nel giudizio a quo e che risulta privo di un interesse qualificato - Atto tardivo - Inammissibilità.

Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione alla clausola 5, punto 1, lett. a), dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE del Consiglio - dell'art. 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati), è inammissibile in quanto tardivo l'intervento della Confederazione generale sindacale CGS, già Confederazione GILDA-UNAM CGU, non parte nel giudizio a quo e priva di un interesse qualificato.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte