Sentenza 80/2024 (ECLI:IT:COST:2024:80)
Massima numero 46176
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BARBERA  - Redattore PITRUZZELLA
Udienza Pubblica del  16/04/2024;  Decisione del  16/04/2024
Deposito del 09/05/2024; Pubblicazione in G. U. 15/05/2024
Massime associate alla pronuncia:  46174  46175


Titolo
Legge - Leggi interpretative - Possibile attribuzione alla norma interpretata di un significato incompatibile con la natura tributaria della prestazione prevista - Esclusione (nel caso di specie: illegittimità costituzionale parziale della norma interpretativa che esclude la natura tributaria per l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco dei passeggeri sugli aeromobili). (Classif. 141004).

Testo

Quando la norma interpretativa censurata, lungi dall’esplicitare una possibile variante di senso della norma interpretata, incongruamente le attribuisce un significato non compatibile (nel caso di specie, con la intrinseca ed immutata natura tributaria della prestazione) vengono lese la coerenza e la certezza dell’ordinamento giuridico, con conseguente violazione del principio di ragionevolezza. (Precedenti: S. 167/2018 – mass. 40114; S. 73/2017 – mass. 39503; S. 86/2017 – mass. 39940; S. 170/2013; S. 87/2012; S. 78/2012; S. 209/2010 – mass. 34739; S. 335/2008).

(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 39-bis del d.l. n. 159 del 2007, come conv. Tale norma di natura interpretativa, censurata dalla Corte di cassazione, sez. prima civ., nell’escludere la natura tributaria dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili, viola il principio di ragionevolezza, risolvendosi la citata affermazione in una operazione meramente nominalistica, che non si accompagna alla modifica sostanziale degli elementi strutturali della fattispecie tributaria. Questi ultimi, invece, ricorrono tutti; sussiste, infatti, una disciplina legale diretta a procurare una definitiva decurtazione patrimoniale a carico del vettore aereo, tenuto a corrispondere 6,50 € per ogni passeggero imbarcato; non ricorre un rapporto sinallagmatico tra quest’ultimo e i destinatari del gettito, essendo il primo soggetto al tributo a prescindere dalla propria volontà e senza che fruisca dei servizi che l’addizionale va ad alimentare; il prelievo – connesso ad un presupposto economicamente rilevante, quale il numero dei passeggeri imbarcati, e quindi il fatturato realizzato – è finalizzato a sovvenire a pubbliche spese). (Precedenti: S. 167/2018 – mass. 40114; S. 251/2014; S. 335/2008; S. 102/2008).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  01/10/2007  n. 159  art. 39  co. 

legge  29/11/2007  n. 222  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte