Impiego pubblico - Conservatori di musica - Previsione che si provveda alle esigenze didattiche non temporanee derivanti dalla relativa legge di riforma, alle quali non si possa far fronte nell'ambito delle dotazioni organiche, "esclusivamente mediante l'attribuzione di incarichi di insegnamento di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili", in attesa dell'espletamento dei concorsi per l'assunzione del personale di ruolo - Sopravvenuta sentenza della Corte di giustizia, Mascolo contro Italia (resa anche sulla questione di pregiudizialità comunitaria promossa dalla Corte costituzionale nell'ambito di un giudizio su altra norma di legge), recante l'interpretazione dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato - Sopravvenuta riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione - Necessità che il giudice rimettente valuti, alla luce delle sopravvenienze giurisprudenziale e normativa, la perdurante rilevanza della questione - Restituzione degli atti.
Sono restituiti al rimettente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, impugnato - in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione alla clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE del Consiglio - nella parte in cui consente ai Conservatori di musica di provvedere alle esigenze didattiche non temporanee derivanti dalla relativa legge di riforma, alle quali non si possa far fronte nell'ambito delle dotazioni organiche, «esclusivamente mediante l'attribuzione di incarichi di insegnamento di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili», in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali. Infatti, nelle more del giudizio incidentale è intervenuta la sentenza della Corte di giustizia, 26 novembre 2014 resa nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, Mascolo ed altri, in ordine all'interpretazione dell'evocato parametro comunitario interposto. E' intervenuta, inoltre, una riforma "di sistema" attraverso la legge n. 107 del 2015. A fronte delle richiamate sopravvenienze, spetta al rimettente la valutazione circa la perdurante rilevanza della questione.
Per il costante orientamento della giurisprudenza costituzionale secondo cui «i princìpi enunciati dalla Corte di giustizia, riguardo a norme oggetto di giudizio di legittimità costituzionale, si inseriscono direttamente nell'ordinamento interno con il valore di ius superveniens, condizionando e determinando i limiti in cui quelle norme conservano efficacia e devono essere applicate anche da parte del giudice a quo», v. le citate ordinanze nn. 80/2015, 124/2012 e 216/2011.