Arbitrato - Impugnativa del lodo arbitrale irrituale - Motivi - Elenco nel quale non figurano i vizi del consenso, l'incapacità e l'omessa motivazione - Asserita irragionevole limitazione della tutela processuale delle parti - Difetto di motivazione sulla rilevanza della questione per l'omessa descrizione della fattispecie del giudizio a quo - Difetto di motivazione per l'omessa considerazione di orientamento consolidato della Corte di cassazione - Manifesta inammissibilità.
È manifestamente inammissibile, per carente descrizione della fattispecie, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 808-ter cod. proc. civ., impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24, 101 e 111 Cost., che circoscrive la possibilità di impugnativa del lodo arbitrale irrituale ai motivi in esso elencati, tra i quali non figurano i vizi del consenso, l'incapacità e l'omessa motivazione. Le lacune dell'ordinanza di rimessione - la quale non chiarisce per quale dei motivi indicati, nel caso di specie, le parti hanno impugnato il lodo né prende in considerazione l'orientamento consolidato della Corte di cassazione in base al quale il lodo irrituale è soggetto al regime delle impugnative negoziali in ragione della sua natura di negozio di accertamento - si riflettono nel difetto di motivazione sulla necessità di fare applicazione della disposizione censurata e, quindi, in ordine alla rilevanza della questione rispetto al giudizio a quo.
Sulla manifesta inammissibilità della questione per omessa o insufficiente descrizione della fattispecie, non emendabile mediante la diretta lettura degli atti, impedita dal principio di autosufficienza dell'atto di rimessione, che preclude il necessario controllo in punto di rilevanza, v., ex plurimis, le citate ordinanze nn. 338/2011, 6/2011, 3/2011, 343/2010, 318/2010, 85/2010, 211/2009, 201/2009 e 191/2009.
Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per le lacune nella ricostruzione della fattispecie concreta, che si riflettono nel difetto di motivazione sulla necessità di fare applicazione della disposizione censurata e, quindi, in ordine alla rilevanza della questione rispetto al giudizio a quo, v., ex multis, la citata ordinanza n. 269/2015.
Sulla manifesta inammissibilità delle questioni rispetto alle quali il rimettente si è limitato ad affermarne apoditticamente la rilevanza, con la conseguenza che l'incidenza della invocata declaratoria di incostituzionalità, ai fini della decisione da adottare nel giudizio principale, risulta solo ipotetica e virtuale, v. la citata ordinanza n. 34/2006.