Sentenza 199/2016 (ECLI:IT:COST:2016:199)
Massima numero 39025
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del
21/06/2016; Decisione del
21/06/2016
Deposito del 21/07/2016; Pubblicazione in G. U. 27/07/2016
Titolo
Imposte e tasse - Norme della Regione Umbria - Esenzione dalla tassa automobilistica per talune categorie di autoveicoli e motoveicoli a partire dal 1° gennaio 2016 - Ricorso del Governo - Asserita violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia tributaria - Asserita violazione della riserva di legge statale, laddove è attribuito alla Giunta il potere di individuare con regolamento i veicoli destinatari dell'esenzione - Ius superveniens satisfattivo delle pretese della parte ricorrente - Disciplina medio tempore non applicata - Cessazione della materia del contendere.
Imposte e tasse - Norme della Regione Umbria - Esenzione dalla tassa automobilistica per talune categorie di autoveicoli e motoveicoli a partire dal 1° gennaio 2016 - Ricorso del Governo - Asserita violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia tributaria - Asserita violazione della riserva di legge statale, laddove è attribuito alla Giunta il potere di individuare con regolamento i veicoli destinatari dell'esenzione - Ius superveniens satisfattivo delle pretese della parte ricorrente - Disciplina medio tempore non applicata - Cessazione della materia del contendere.
Testo
È cessata la materia del contendere relativamente alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 23, 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, Cost. - dell'art. 8 della legge della Regione Umbria del 30 marzo 2015, n. 8, nella parte in cui sostituisce il comma 7-ter e aggiunge il comma 7-quater dell'art. 1 della legge della Regione Umbria n. 36 del 2007. La disposizione, che disciplina l'esenzione dalla tassa automobilistica a partire dal 1° gennaio 2016 per certe categorie di auto e motoveicoli, è stata abrogata dalla legge regionale n. 16 del 2015, e dunque non ha avuto applicazione, con evidente carattere satisfattivo.
Sulla cessazione della materia del contendere per effetto dell'abrogazione avente un evidente carattere satisfattivo, v. la citata sentenza n. 149/2015.Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Umbria
30/03/2015
n. 8
art. 8
co.
legge della Regione Umbria
24/12/2007
n. 36
art. 1
co. 7
legge della Regione Umbria
30/03/2015
n. 8
art. 8
co.
legge della Regione Umbria
24/12/2007
n. 36
art. 1
co. 7
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 23
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 119
co. 2
Altri parametri e norme interposte