Sentenza 199/2016 (ECLI:IT:COST:2016:199)
Massima numero 39026
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del
21/06/2016; Decisione del
21/06/2016
Deposito del 21/07/2016; Pubblicazione in G. U. 27/07/2016
Titolo
Imposte e tasse - Norme della Regione Basilicata - Introduzione della tassa di circolazione forfettaria in luogo della tassa automobilistica per taluni veicoli per l'anno 2015 - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia tributaria - Illegittimità costituzionale.
Imposte e tasse - Norme della Regione Basilicata - Introduzione della tassa di circolazione forfettaria in luogo della tassa automobilistica per taluni veicoli per l'anno 2015 - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia tributaria - Illegittimità costituzionale.
Testo
È costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. e), e 119, secondo comma, Cost. - l'art. 1, comma 4, della legge della Regione Basilicata 31 marzo 2015, n. 14 (Disposizioni in materia di veicoli ultraventennali), previo trasferimento della questione sull'art. 22 della legge della Regione Basilicata 9 febbraio 2016, n. 3 (Legge di stabilità regionale 2016). La norma, che introduce una tassa di circolazione forfettaria in luogo della tassa automobilistica per taluni veicoli per l'anno 2015, pur abrogata dalla legge regionale n. 47 del 2015, è del tutto analoga ad altra introdotta con successiva legge regionale, sulla quale pertanto va trasferita la questione. Al riguardo, la giurisprudenza costituzionale è costante nello stabilire che un intervento regionale sull'esenzione dalla tassa dei veicoli di interesse storico e collezionistico eccede la competenza dell'ente e incide su un aspetto della disciplina sostanziale del tributo, riservato alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. I margini di manovra che le regioni hanno sulla tassa automobilistica, previsti dal d. lgs. n. 68 del 2011 non consentono di superare i limiti massimi ivi previsti, che concernono anche il regime delle esenzioni.
È costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. e), e 119, secondo comma, Cost. - l'art. 1, comma 4, della legge della Regione Basilicata 31 marzo 2015, n. 14 (Disposizioni in materia di veicoli ultraventennali), previo trasferimento della questione sull'art. 22 della legge della Regione Basilicata 9 febbraio 2016, n. 3 (Legge di stabilità regionale 2016). La norma, che introduce una tassa di circolazione forfettaria in luogo della tassa automobilistica per taluni veicoli per l'anno 2015, pur abrogata dalla legge regionale n. 47 del 2015, è del tutto analoga ad altra introdotta con successiva legge regionale, sulla quale pertanto va trasferita la questione. Al riguardo, la giurisprudenza costituzionale è costante nello stabilire che un intervento regionale sull'esenzione dalla tassa dei veicoli di interesse storico e collezionistico eccede la competenza dell'ente e incide su un aspetto della disciplina sostanziale del tributo, riservato alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. I margini di manovra che le regioni hanno sulla tassa automobilistica, previsti dal d. lgs. n. 68 del 2011 non consentono di superare i limiti massimi ivi previsti, che concernono anche il regime delle esenzioni.
Sulla manovrabilità da parte delle Regioni del regime della tassa automobilistica, consentita solo nei termini stabiliti dalla legge dello Stato, v. le citate sentenze n. 288/2012, 451/2007, 455/2005 e 296/2003.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Basilicata
31/03/2015
n. 14
art. 1
co. 4
legge della Regione Basilicata
09/02/2016
n. 3
art. 22
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 119
co. 2
Altri parametri e norme interposte