Imposte e tasse - Norme della Regione Umbria - Prevista esenzione da sanzioni ed interessi per chi ha versato la tassa automobilistica per l'anno 2015 posteriormente alla data stabilita dalla normativa statale - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia tributaria - Illegittimità costituzionale.
È costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. e), e 119, secondo comma, Cost. - l'art. 8 della legge della Regione Umbria 30 marzo 2015, n. 8, nella parte in cui introduce il comma 7-quinquies dell'art. 1 della legge della Regione Umbria n. 36 del 2007 che, in materia di tassa automobilistica, esonerando da sanzioni e interessi chi ha versato l'importo dopo una certa data, posteriore a quella stabilita dalla normativa statale, ha avuto l'effetto di prorogare il termine per corrisponderla. Poiché la tassa automobilistica non può annoverarsi tra i tributi propri regionali, in quanto alle Regioni a statuto ordinario è stato attribuito solo il gettito relativo, unitamente all'attività amministrativa connessa alla sua riscossione, nonché un limitato potere di variazione dell'importo originariamente stabilito con d.m. n. 462 del 1998 - restando invece ferma la competenza esclusiva dello Stato per ogni altro aspetto della disciplina sostanziale -, ne deriva che i termini di pagamento, e il correlato regime sanzionatorio in caso di inosservanza, non sono inclusi nell'oggetto del d.m. n. 418 del 1998, che trasferisce alle Regioni a statuto ordinario le funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali.
Sulla natura della tassa automobilistica, v. la citata sentenza n. 288/2012.
Sulle attribuzioni regionali in materia di tassa automobilistica, v. le citate sentenze nn. 507/2000 e 296/2003.