Processo penale - Decreto penale di condanna - Avviso all'imputato che ha facoltà di chiedere mediante l'opposizione la sospensione del procedimento con messa alla prova - Mancata previsione - Violazione del diritto di difesa - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento di ulteriore censura.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 24, secondo comma, Cost., l'art. 460, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il decreto penale di condanna contenga l'avviso della facoltà dell'imputato di chiedere mediante l'opposizione la sospensione del procedimento con messa alla prova. L'istituto della messa alla prova consiste in un nuovo procedimento speciale alternativo al giudizio che l'imputato, in caso di procedimento per decreto, può, a pena di decadenza, richiedere con l'atto di opposizione. Costituendo la richiesta di riti alternativi una modalità, tra le più qualificanti, di esercizio del diritto di difesa, l'avviso all'imputato della relativa facoltà, laddove assoggettata a termini decadenziali, è una garanzia essenziale per il godimento di tale diritto e la sua omissione è sanzionata con la nullità ex art. 178, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. In particolare, quando il termine entro cui chiedere i riti alternativi è anticipato rispetto alla fase dibattimentale, sicché la mancanza o l'insufficienza dell'avvertimento può determinare la perdita irrimediabile della facoltà di accedervi, la violazione della regola processuale che impone di dare all'imputato esatto avviso della sua facoltà comporta la violazione del diritto di difesa; mentre non è necessario alcun avvertimento quando il termine ultimo per avanzare la richiesta viene a cadere all'interno di un'udienza, dibattimentale o preliminare, a partecipazione necessaria, nel corso della quale l'imputato è obbligatoriamente assistito dal difensore. Anche per il procedimento di messa alla prova, come avviene per gli altri riti speciali, occorre consentire all'imputato di determinarsi correttamente nelle sue scelte difensive, dandogli avviso della facoltà di richiederlo. Poiché nel procedimento per decreto il termine entro il quale chiedere la messa alla prova è anticipato rispetto al giudizio e corrisponde a quello per proporre opposizione, la mancata previsione tra i requisiti del decreto penale di condanna dell'avviso della relativa facoltà dell'imputato comporta la lesione del diritto di difesa.
(La censura relativa all'art. 3 Cost. rimane assorbita)
Sull'istituto della messa alla prova, v. la citata sentenza n. 240/2015.
Per il costante orientamento secondo cui la richiesta di riti alternativi costituisce una modalità, tra le più qualificanti, di esercizio del diritto di difesa, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 237/2012, 219/2004, 148/2004, 70/1996, 497/1995 e 76/1993.
Nel senso che l'avviso all'imputato della possibilità di richiedere i riti alternativi costituisce una garanzia essenziale per il godimento del diritto di difesa, la cui violazione determina una nullità processuale ove si risolva nella perdita irrimediabile della facoltà di accesso ai predetti riti per l'avvenuto decorso di termini decadenziali, v. le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 148/2004, 101/1997 e 497/1995; ordinanza n. 309/2005.