Tributi - Riscossione - Diretta impugnabilità del ruolo e della cartella, invalidamente notificata - Esclusione, in via generale - Possibilità ammessa nelle sole ipotesi espressamente previste - Denunciata violazione di plurimi parametri costituzionali - Insufficiente descrizione della fattispecie concreta e difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni - Rinnovato pressante auspicio di una revisione del sistema nazionale di riscossione, in attuazione della delega conferita al Governo. (Classif. 255037).
È dichiarata la manifesta inammissibilità, per insufficiente descrizione della fattispecie concreta e conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza, delle questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Giudice di pace di Milano, sez. prima civ., in riferimento agli artt. 3, 24, 77, 111, 113 e 117 Cost. – dell’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, aggiunto dall’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, come conv., il quale prevede che il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici o per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. Il rimettente ha omesso di indicare le concrete modalità utilizzate per la notificazione delle cartelle esattoriali (aventi ad oggetto, nella specie, sanzioni per violazioni del codice della strada) e se le notificazioni fossero state o meno regolarmente effettuate, così impedendo la verifica dell’effettiva applicabilità della disposizione censurata nel giudizio a quo. Va peraltro ribadito «il pressante auspicio», già formulato nella sentenza n. 190 del 2023, che il Governo dia attuazione alla delega conferitagli con la legge n. 111 del 2023, anche al fine di superare la grave vulnerabilità ed inefficienza del sistema delle notifiche. (Precedenti: S. 190/2023 - mass. 45782, 45784; S. 28/2022 - mass. 44614; S. 114/2021- mass. 43914; S. 254/2020 - mass. 43014).