Ordinanza 81/2024 (ECLI:IT:COST:2024:81)
Massima numero 46152
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BARBERA  - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del  05/03/2024;  Decisione del  05/03/2024
Deposito del 09/05/2024; Pubblicazione in G. U. 15/05/2024
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Tributi - Riscossione - Diretta impugnabilità del ruolo e della cartella, invalidamente notificata - Esclusione, in via generale - Possibilità ammessa nelle sole ipotesi espressamente previste - Denunciata violazione di plurimi parametri costituzionali - Insufficiente descrizione della fattispecie concreta e difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni - Rinnovato pressante auspicio di una revisione del sistema nazionale di riscossione, in attuazione della delega conferita al Governo. (Classif. 255037).

Testo

È dichiarata la manifesta inammissibilità, per insufficiente descrizione della fattispecie concreta e conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza, delle questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Giudice di pace di Milano, sez. prima civ., in riferimento agli artt. 3, 24, 77, 111, 113 e 117 Cost. – dell’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, aggiunto dall’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, come conv., il quale prevede che il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici o per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. Il rimettente ha omesso di indicare le concrete modalità utilizzate per la notificazione delle cartelle esattoriali (aventi ad oggetto, nella specie, sanzioni per violazioni del codice della strada) e se le notificazioni fossero state o meno regolarmente effettuate, così impedendo la verifica dell’effettiva applicabilità della disposizione censurata nel giudizio a quo. Va peraltro ribadito «il pressante auspicio», già formulato nella sentenza n. 190 del 2023, che il Governo dia attuazione alla delega conferitagli con la legge n. 111 del 2023, anche al fine di superare la grave vulnerabilità ed inefficienza del sistema delle notifiche. (Precedenti: S. 190/2023 - mass. 45782, 45784; S. 28/2022 - mass. 44614; S. 114/2021- mass. 43914; S. 254/2020 - mass. 43014).



Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  29/09/1973  n. 602  art. 12  co. 4

decreto-legge  21/10/2021  n. 146  art. 3  co. 

legge  17/12/2021  n. 215  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 77  co. 1

Costituzione  art. 77  co. 2

Costituzione  art. 111

Costituzione  art. 113

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte