Sentenza 202/2016 (ECLI:IT:COST:2016:202)
Massima numero 39031
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del
03/05/2016; Decisione del
03/05/2016
Deposito del 21/07/2016; Pubblicazione in G. U. 27/07/2016
Titolo
Impiego pubblico - Processo di riordino delle Province e delle Città metropolitane e conseguente riallocazione del personale - Risorse di cui dispongono le Regioni e gli enti locali per l'immissione in ruolo dei vincitori dei concorsi già espletati - Introduzione di un vincolo sulle medesime risorse per l'ulteriore finalità del ricollocamento del personale in mobilità - Ricorso della Regione Veneto - Difetto di motivazione per tardività delle deduzioni svolte solo con la memoria depositata in prossimità dell'udienza pubblica - Inammissibilità della questione.
Impiego pubblico - Processo di riordino delle Province e delle Città metropolitane e conseguente riallocazione del personale - Risorse di cui dispongono le Regioni e gli enti locali per l'immissione in ruolo dei vincitori dei concorsi già espletati - Introduzione di un vincolo sulle medesime risorse per l'ulteriore finalità del ricollocamento del personale in mobilità - Ricorso della Regione Veneto - Difetto di motivazione per tardività delle deduzioni svolte solo con la memoria depositata in prossimità dell'udienza pubblica - Inammissibilità della questione.
Testo
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 3, 35, 97, 114, 117, commi terzo e quarto, 118, 119 e 120 Cost. - dell'art. 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (nel testo modificato dall'art. 4, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2015), il quale impone alle Regioni e agli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, di destinare le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Il ricorso è del tutto privo di un'autonoma motivazione a proposito dei vizi di legittimità costituzionale della norma impugnata e sono tardive le deduzioni svolte solo con la memoria depositata in prossimità dell'udienza pubblica.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 3, 35, 97, 114, 117, commi terzo e quarto, 118, 119 e 120 Cost. - dell'art. 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (nel testo modificato dall'art. 4, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2015), il quale impone alle Regioni e agli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, di destinare le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Il ricorso è del tutto privo di un'autonoma motivazione a proposito dei vizi di legittimità costituzionale della norma impugnata e sono tardive le deduzioni svolte solo con la memoria depositata in prossimità dell'udienza pubblica.
Atti oggetto del giudizio
legge
23/12/2014
n. 190
art. 1
co. 424
decreto-legge
19/06/2015
n. 78
art. 4
co. 2
legge
06/08/2015
n. 125
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 35
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 114
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 4
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Costituzione
art. 120
Altri parametri e norme interposte