Impiego pubblico - Processo di riordino delle Province e delle Città metropolitane e conseguente riallocazione del personale - Risorse di cui dispongono le Regioni e gli enti locali per l'immissione in ruolo dei vincitori dei concorsi già espletati - Introduzione di un vincolo sulle medesime risorse per l'ulteriore finalità del ricollocamento del personale in mobilità - Ricorso della Regione Puglia - Censura basata su un parametro che non attribuisce alcuna competenza alla Regione - Inammissibilità della questione.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione Puglia in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. p), Cost. - dell'art. 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (nel testo modificato dall'art. 4, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2015), il quale impone alle Regioni e agli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, di destinare le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. La censura è, infatti, basata su un parametro che non attribuisce alcuna competenza alla Regione.
In senso conforme, v. la citata sentenza n. 116/2006.