Sentenza 202/2016 (ECLI:IT:COST:2016:202)
Massima numero 39033
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del  03/05/2016;  Decisione del  03/05/2016
Deposito del 21/07/2016; Pubblicazione in G. U. 27/07/2016
Massime associate alla pronuncia:  39031  39032  39034


Titolo
Impiego pubblico - Processo di riordino delle Province e delle Città metropolitane e conseguente riallocazione del personale - Risorse di cui dispongono le Regioni e gli enti locali per l'immissione in ruolo dei vincitori dei concorsi già espletati - Introduzione di un vincolo sulle medesime risorse per l'ulteriore finalità del ricollocamento del personale in mobilità - Ricorsi delle Regioni Lombardia e Puglia - Censure riferite alla parte della disposizione che disciplina l'assunzione dei vincitori di concorso pubblico, prive di specifica motivazione - Inammissibilità delle questioni.

Testo
Sono inammissibili, per carenza di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalle Regioni Lombardia e Puglia in relazione agli artt. 3, primo comma, 97, secondo comma, 114, 117, commi secondo, lett. p), terzo, quarto e sesto, 118 e 119, commi primo e quarto, Cost. - dell'art. 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (nel testo modificato dall'art. 4, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2015), il quale impone alle Regioni e agli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, di destinare le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della legge (oltre che alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità). I motivi posti a base delle censure sono infatti sviluppati con un continuo e stretto riferimento all'illegittimità della disposizione nell'ambito del processo di riordino delle funzioni di Province e Città metropolitane. Poiché la posizione dei vincitori concorsuali è del tutto differente da quella del personale in mobilità e pone altre implicazioni, sarebbe stata necessaria un'autonoma ed esaustiva motivazione per introdurre la doglianza.

Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/2014  n. 190  art. 1  co. 424

decreto-legge  19/06/2015  n. 78  art. 4  co. 2

legge  06/08/2015  n. 125  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 97  co. 2

Costituzione  art. 114

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 4

Costituzione  art. 117  co. 6

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119  co. 1

Costituzione  art. 119  co. 4

Altri parametri e norme interposte