Sentenza 202/2016 (ECLI:IT:COST:2016:202)
Massima numero 39033
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del
03/05/2016; Decisione del
03/05/2016
Deposito del 21/07/2016; Pubblicazione in G. U. 27/07/2016
Titolo
Impiego pubblico - Processo di riordino delle Province e delle Città metropolitane e conseguente riallocazione del personale - Risorse di cui dispongono le Regioni e gli enti locali per l'immissione in ruolo dei vincitori dei concorsi già espletati - Introduzione di un vincolo sulle medesime risorse per l'ulteriore finalità del ricollocamento del personale in mobilità - Ricorsi delle Regioni Lombardia e Puglia - Censure riferite alla parte della disposizione che disciplina l'assunzione dei vincitori di concorso pubblico, prive di specifica motivazione - Inammissibilità delle questioni.
Impiego pubblico - Processo di riordino delle Province e delle Città metropolitane e conseguente riallocazione del personale - Risorse di cui dispongono le Regioni e gli enti locali per l'immissione in ruolo dei vincitori dei concorsi già espletati - Introduzione di un vincolo sulle medesime risorse per l'ulteriore finalità del ricollocamento del personale in mobilità - Ricorsi delle Regioni Lombardia e Puglia - Censure riferite alla parte della disposizione che disciplina l'assunzione dei vincitori di concorso pubblico, prive di specifica motivazione - Inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono inammissibili, per carenza di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalle Regioni Lombardia e Puglia in relazione agli artt. 3, primo comma, 97, secondo comma, 114, 117, commi secondo, lett. p), terzo, quarto e sesto, 118 e 119, commi primo e quarto, Cost. - dell'art. 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (nel testo modificato dall'art. 4, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2015), il quale impone alle Regioni e agli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, di destinare le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della legge (oltre che alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità). I motivi posti a base delle censure sono infatti sviluppati con un continuo e stretto riferimento all'illegittimità della disposizione nell'ambito del processo di riordino delle funzioni di Province e Città metropolitane. Poiché la posizione dei vincitori concorsuali è del tutto differente da quella del personale in mobilità e pone altre implicazioni, sarebbe stata necessaria un'autonoma ed esaustiva motivazione per introdurre la doglianza.
Sono inammissibili, per carenza di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalle Regioni Lombardia e Puglia in relazione agli artt. 3, primo comma, 97, secondo comma, 114, 117, commi secondo, lett. p), terzo, quarto e sesto, 118 e 119, commi primo e quarto, Cost. - dell'art. 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (nel testo modificato dall'art. 4, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2015), il quale impone alle Regioni e agli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, di destinare le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della legge (oltre che alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità). I motivi posti a base delle censure sono infatti sviluppati con un continuo e stretto riferimento all'illegittimità della disposizione nell'ambito del processo di riordino delle funzioni di Province e Città metropolitane. Poiché la posizione dei vincitori concorsuali è del tutto differente da quella del personale in mobilità e pone altre implicazioni, sarebbe stata necessaria un'autonoma ed esaustiva motivazione per introdurre la doglianza.
Atti oggetto del giudizio
legge
23/12/2014
n. 190
art. 1
co. 424
decreto-legge
19/06/2015
n. 78
art. 4
co. 2
legge
06/08/2015
n. 125
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 97
co. 2
Costituzione
art. 114
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 4
Costituzione
art. 117
co. 6
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
co. 1
Costituzione
art. 119
co. 4
Altri parametri e norme interposte