Sentenza 202/2016 (ECLI:IT:COST:2016:202)
Massima numero 39034
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del  03/05/2016;  Decisione del  03/05/2016
Deposito del 21/07/2016; Pubblicazione in G. U. 27/07/2016
Massime associate alla pronuncia:  39031  39032  39033


Titolo
Impiego pubblico - Processo di riordino delle Province e delle Città metropolitane e conseguente riallocazione del personale - Risorse di cui dispongono le Regioni e gli enti locali per l'immissione in ruolo dei vincitori dei concorsi già espletati - Introduzione di un vincolo sulle medesime risorse anche per la finalità del ricollocamento del personale in mobilità - Ulteriore previsione che "esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le Regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario» - Ricorsi delle Regioni Lombardia e Puglia - Asserita violazione dell'autonomia organizzativa, gestionale e finanziaria delle Regioni - Insussistenza - Ragionevole esercizio della competenza legislativa statale nella materia esclusiva "organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane" e nella materia concorrente "coordinamento della finanza pubblica" - Non fondatezza delle questioni.

Testo
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalle Regioni Lombardia e Puglia in riferimento agli artt. 3, primo comma, 97, secondo comma, 114, 117, commi terzo, quarto e sesto, 118 e 119, commi primo e quarto, Cost. - dell'art. 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (nel testo modificato dall'art. 4, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2015), il quale impone alle Regioni e agli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, di destinare le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità (oltre che all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della legge). La censurata disposizione si inserisce nel processo di riordino di Province e Città metropolitane avviato con la legge n. 56 del 2014, delineandone un elemento basilare qual è il ricollocamento del personale "perdente posto" a seguito della riduzione delle dotazioni organiche operata dal precedente comma 421; e risponde al duplice scopo di evitare la cessazione definitiva del rapporto di lavoro del dipendente pubblico e di ottenere un contenimento della spesa per il personale. La prima finalità si allaccia alla competenza dello Stato tesa a promuovere, nel settore del pubblico impiego, condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro, impingendo nella discrezionalità legislativa statale la scelta di preservare, per quanto possibile, i rapporti di lavoro in corso, anche alla luce delle competenze professionali acquisite dai lavoratori che possono tornare utili, quale che sia il livello di governo presso cui sia allocata la relativa funzione. La seconda attiene al coordinamento della finanza pubblica, perché, se le Regioni e gli enti locali potessero assumere nuovo personale per far fronte alle accresciute competenze amministrative, la spesa complessiva concernente tale voce aumenterebbe, proprio a causa della necessità di preservare i rapporti di lavoro in corso presso le amministrazioni di provenienza. Diversamente dall'ordinaria procedura che conserva in capo alle Regioni la valutazione di idoneità del profilo professionale rispetto alle funzioni da affidare, la mobilità in esame parte dal presupposto di una ridistribuzione di funzioni amministrative da Province e Città metropolitane verso Regioni ed enti locali, tendenzialmente gravati da compiti ulteriori ai quali in precedenza assolvevano proprio i dipendenti da ricollocare. In linea di principio, è ragionevolmente presumibile che sussista un nesso tra la preparazione professionale di detto personale e la natura delle nuove attribuzioni. Al fine di selezionare il personale da riassorbire, le Regioni e gli enti locali possono attendere la conclusione del processo di riordino, e nel frattempo, assumendo i vincitori dei concorsi già esauriti, sono in grado di far fronte alle esigenze che non attengono all'accrescimento delle funzioni. Perciò la disposizione censurata non contrasta con i principi di ragionevolezza e buon andamento della pubblica amministrazione, non invade la sfera di competenza legislativa regionale - la cui contrazione è un effetto indiretto dell'esercizio della potestà statale complessivamente basata sugli artt. 4, 114, 117, commi secondo, lett. p), e terzo, Cost. - e pone un principio di coordinamento della finanza pubblica, transitoriamente incidendo su un rilevante aggregato della spesa pubblica, come quella per il personale. Infine, il legislatore statale non impone un vincolo di destinazione alle risorse finanziarie regionali poiché non convoglia le risorse trasferite dallo Stato alle Regioni verso un impiego che implica la sovrapposizione di un indirizzo politico centrale a quello locale ma opera su risorse di cui le Regioni già dispongono a qualsivoglia titolo, rispettandone la destinazione, che resta il frutto di una decisione del livello di governo decentrato volta all'assunzione a tempo indeterminato di personale, ed impedendo soltanto la selezione al di fuori della forza lavorativa soprannumeraria e dei vincitori dei concorsi già espletati. Né la norma de qua determina l'impossibilità di assicurare l'integrale copertura delle funzioni regionali e locali poiché non attiene al novero dei compiti propri delle Regioni e degli enti locali o al livello delle risorse da riservare alle assunzioni, ma esclusivamente ai criteri di selezione del personale.


Sul trasferimento delle questioni sul nuovo testo della disposizione impugnata, ove essa, per il carattere non satisfattivo dello ius superveniens, continui a rivestire il carattere lesivo attribuitole dalla parte ricorrente, v., ex plurimis, la citata sentenza n. 77/2015.

Sul riparto delle competenze legislative delineato dal novellato art. 117 Cost., v. la citata sentenza n. 282/2002.

Sul processo di riordino di Province e Città metropolitane avviato con la legge n. 56 del 2014, v. la citata sentenza n. 50/2015.

Sulla compatibilità costituzionale della riduzione delle dotazioni organiche di Province e Città metropolitane, v. la citata sentenza n. 159/2016.

In materia di mobilità nel pubblico impiego, v. la citata sentenza n. 388/2004.

Nel senso che il legittimo esercizio di potestà statali produce come effetto indiretto la contrazione della sfera di competenza legislativa regionale, senza che da ciò discenda un esito di illegittimità costituzionale, v. le citate sentenze nn. 169/2007 e 417/2005.

Sulla natura non di dettaglio ma di principio fondamentale della materia del coordinamento della finanza pubblica di norme statali recanti misure che incidono transitoriamente su un rilevante aggregato della spesa pubblica, qual é quella per il personale, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 18/2013 e 169/2007.

Per l'illegittimità di finanziamenti statali vincolati in relazione ad attività attinenti alla potestà legislativa regionale, i quali implicano la sovrapposizione di un indirizzo politico centrale a quello locale, v. le citate sentenze nn. 423/2004, 16/2004 e 370/2003.

Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/2014  n. 190  art. 1  co. 424

decreto-legge  19/06/2015  n. 78  art. 4  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 97  co. 2

Costituzione  art. 114

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 4

Costituzione  art. 117  co. 6

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119  co. 1

Costituzione  art. 119  co. 4

Altri parametri e norme interposte