Sentenza 203/2016 (ECLI:IT:COST:2016:203)
Massima numero 39035
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
15/06/2016; Decisione del
15/06/2016
Deposito del 21/07/2016; Pubblicazione in G. U. 27/07/2016
Massime associate alla pronuncia:
39036
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Misure di contenimento dei costi della spesa sanitaria - Contratti e accordi vigenti nell'esercizio 2012 per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera - Riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi d'acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla Regione o dalla Provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014 - Asserita violazione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente della tutela della salute per la ritenuta natura di dettaglio della norma censurata - Omesso esperimento del tentativo di interpretazione costituzionalmente orientata - Inammissibilità delle questioni.
Bilancio e contabilità pubblica - Misure di contenimento dei costi della spesa sanitaria - Contratti e accordi vigenti nell'esercizio 2012 per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera - Riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi d'acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla Regione o dalla Provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014 - Asserita violazione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente della tutela della salute per la ritenuta natura di dettaglio della norma censurata - Omesso esperimento del tentativo di interpretazione costituzionalmente orientata - Inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono inammissibili, per omesso esperimento del tentativo di interpretazione costituzionalmente orientata, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 14, del d.l. 6 luglio 2012 n. 95 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135), impugnato, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto prevede, per il contenimento della spesa sanitaria, la riduzione - in misura percentuale fissa determinata dalla regione o dalla provincia autonoma - degli importi e dei corrispondenti volumi d'acquisto stabiliti nei contratti e negli accordi vigenti nell'esercizio 2012 per l'acquisizione di prestazioni sanitarie dai soggetti privati accreditati. Il rimettente ha omesso completamente di motivare circa l'impossibilità di intendere la previsione nel senso che essa non costringa le regioni ad applicare la medesima riduzione a tutti i contratti e a tutte le strutture private accreditate. L'atto di promuovimento non attesta l'esistenza di un diritto vivente, né fornisce altri elementi idonei ad escludere la plausibilità di un'interpretazione alternativa, che, invece, non pare incompatibile con la lettera della disposizione.
Sull'impossibilità di esaminare ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia eccepiti ma non fatti propri dal rimettente, sia diretti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 271/2011, 236/2009, 56/2009 e 86/2008.
Sull'insindacabilità, nel giudizio di costituzionalità, dell'ordine logico secondo il quale il rimettente reputa, in modo non implausibile, di affrontare le varie questioni o motivi di ricorso portati al suo esame, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 132/2015, 272/2007, 409/1998 e 226/1998.
Nel senso che l'abrogazione non impone la restituzione degli atti al rimettente, in giudizi aventi ad oggetto atti amministrativi da valutare in base al principio tempus regit actum, v. le citate sentenze nn. 49/2016, 44/2016 e 30/2016.
Sulla riconducibilità di norme statali finalizzate alla riduzione della spesa sanitaria al duplice ambito materiale della «tutela della salute» e del «coordinamento della finanza pubblica», v. le citate sentenze nn. 125/2015, 278/2014, 91/2012, 330/2011, 240/2007 e 162/2007.
In relazione all'esigenza che il rimettente motivi sulla impraticabilità di un'interpretazione adeguatrice, salvo il caso in cui sussista un diritto vivente, v. le citate sentenze nn. 85/2016, 36/2016 e 262/2015, ordinanza n. 15/2016.
Sono inammissibili, per omesso esperimento del tentativo di interpretazione costituzionalmente orientata, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 14, del d.l. 6 luglio 2012 n. 95 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135), impugnato, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto prevede, per il contenimento della spesa sanitaria, la riduzione - in misura percentuale fissa determinata dalla regione o dalla provincia autonoma - degli importi e dei corrispondenti volumi d'acquisto stabiliti nei contratti e negli accordi vigenti nell'esercizio 2012 per l'acquisizione di prestazioni sanitarie dai soggetti privati accreditati. Il rimettente ha omesso completamente di motivare circa l'impossibilità di intendere la previsione nel senso che essa non costringa le regioni ad applicare la medesima riduzione a tutti i contratti e a tutte le strutture private accreditate. L'atto di promuovimento non attesta l'esistenza di un diritto vivente, né fornisce altri elementi idonei ad escludere la plausibilità di un'interpretazione alternativa, che, invece, non pare incompatibile con la lettera della disposizione.
Sull'impossibilità di esaminare ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia eccepiti ma non fatti propri dal rimettente, sia diretti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 271/2011, 236/2009, 56/2009 e 86/2008.
Sull'insindacabilità, nel giudizio di costituzionalità, dell'ordine logico secondo il quale il rimettente reputa, in modo non implausibile, di affrontare le varie questioni o motivi di ricorso portati al suo esame, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 132/2015, 272/2007, 409/1998 e 226/1998.
Nel senso che l'abrogazione non impone la restituzione degli atti al rimettente, in giudizi aventi ad oggetto atti amministrativi da valutare in base al principio tempus regit actum, v. le citate sentenze nn. 49/2016, 44/2016 e 30/2016.
Sulla riconducibilità di norme statali finalizzate alla riduzione della spesa sanitaria al duplice ambito materiale della «tutela della salute» e del «coordinamento della finanza pubblica», v. le citate sentenze nn. 125/2015, 278/2014, 91/2012, 330/2011, 240/2007 e 162/2007.
In relazione all'esigenza che il rimettente motivi sulla impraticabilità di un'interpretazione adeguatrice, salvo il caso in cui sussista un diritto vivente, v. le citate sentenze nn. 85/2016, 36/2016 e 262/2015, ordinanza n. 15/2016.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
06/07/2012
n. 95
art. 15
co. 14
legge
07/08/2012
n. 135
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte