Bilancio e contabilità pubblica - Misure di contenimento dei costi della spesa sanitaria - Contratti e accordi vigenti nell'esercizio 2012 per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera - Riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi d'acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla Regione o dalla Provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014 - Asserita violazione dei principi costituzionali in tema di irretroattività della legge extrapenale - Asserita violazione del principio del legittimo affidamento - Asserita violazione del vincolo di osservanza degli obblighi internazionali, in riferimento alla Convenzione EDU - Asserita lesione della libertà di iniziativa economica privata - Asserita lesione del diritto alla salute - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 32, 41, 97 e 117, primo comma, Cost. - dell'art. 15, comma 14, del d.l. 6 luglio 2012 n. 95 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135), il quale stabilisce, per il contenimento della spesa sanitaria, la riduzione - in misura percentuale fissa determinata dalla regione o dalla provincia autonoma - degli importi e dei corrispondenti volumi d'acquisto stabiliti nei contratti e negli accordi vigenti nell'esercizio 2012 per l'acquisizione di prestazioni sanitarie dai soggetti privati accreditati. La norma, per il suo tenore letterale, deve essere interpretata nel senso che incide sì sui contratti già stipulati, ma con decorrenza successiva alla sua entrata in vigore, ovvero con esclusivo riguardo alle prestazioni sanitarie non ancora eseguite dai soggetti accreditati. Le ragioni che hanno giustificato la contestata riduzione degli importi e dei volumi d'acquisto vanno individuate nella espressa finalità di far fronte all'elevato e crescente deficit della sanità e alle esigenze ineludibili di bilancio e di contenimento della spesa pubblica, da valutare nello specifico contesto di necessità e urgenza indotto dalla grave crisi finanziaria. Un contesto nel quale le misure di riequilibrio dell'offerta sanitaria per esigenze di razionalizzazione della spesa pubblica costituiscono una "causa" normativa adeguata, che giustifica una penalizzazione degli operatori privati. Nel contempo, l'espresso collegamento operato dalla norma tra le esigenze di contenimento della spesa e l'intervento sugli importi e i volumi di acquisto dei contratti consente di considerare integrato il requisito del legittimo interesse pubblico richiesto dalla normativa CEDU ai fini di una legittima ingerenza pubblica nel pacifico godimento dei «beni». Nell'ottica del «necessario bilanciamento» tra il perseguimento dell'interesse pubblico e la tutela del legittimo affidamento di coloro che hanno conseguito una situazione sostanziale consolidata sulla base della disciplina previgente, l'intervento normativo in esame proporziona in maniera non irragionevole il peso imposto agli operatori privati al fine che il legislatore intende realizzare. La misura della riduzione non può essere ritenuta un onere individuale eccessivo, sia per i tempi con i quali è stata imposta, sia perché non va intesa come riferita alle prestazioni già legittimamente erogate, prima della sua entrata in vigore, sia perché essa è alquanto modesta e calibrata in considerazione delle aspettative di credito degli operatori sanitari. Inoltre, la previsione non determina il venir meno di ogni residuo margine di utile per gli operatori privati, essendo indimostrato che il contenuto precettivo della norma produca un tale effetto. Infine, non vi è alcuna evidenza che il diritto alla salute dei cittadini sia inciso al punto tale da risultare compresso il suo nucleo irriducibile, né che l'opera di bilanciamento perseguita dal legislatore abbia irragionevolmente commisurato la concreta attuazione del diritto alla salute alle risorse esistenti e al rispetto dei vincoli di bilancio pubblico.
Sull'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica quale «elemento fondamentale e indispensabile dello Stato di diritto», v. le citate sentenze nn. 822/1988 e 349/1985.
Sul principio della tutela dell'affidamento, che consente al legislatore di emanare disposizioni che modifichino sfavorevolmente la disciplina dei rapporti di durata «salvo, qualora si tratti di disposizioni retroattive, il limite costituzionale della materia penale», ma esige tuttavia che «[d]ette disposizioni [...] non possono trasmodare in un regolamento irrazionale e arbitrariamente incidere sulle situazioni sostanziali, poste in essere da leggi precedenti [...]», v. la citata sentenza n. 349/1985; in senso analogo, ex plurimis, v. sentenze nn. 302/2010, 236/2009, 206/2009, 24/2009, 409/2005, 264/2005, 446/2002 e n. 416/1999.
Per l'affermazione che le misure di riequilibrio dell'offerta sanitaria per esigenze di razionalizzazione della spesa pubblica costituiscono una «"causa" normativa adeguata», che giustifica la penalizzazione degli operatori privati, v. le citate sentenze nn. 34/2015 e 92/2013.
Sul rapporto tra livello della spesa sanitaria e risorse finanziarie disponibili, v. le citate sentenze nn. 203/2008, 111/2005 e 356/1992.
Sul principio di concorrenzialità tra strutture pubbliche e strutture private e di libera scelta dell'assistito, che «non è assoluto e va contemperato con gli altri interessi costituzionalmente protetti, in considerazione dei limiti oggettivi che lo stesso legislatore ordinario incontra in relazione alle risorse finanziarie disponibili [...]», v. la citata sentenza n. 94/2009.
Sulla illegittimità di una mutazione ex lege dei rapporti di durata quando incide sugli stessi in modo «improvviso e imprevedibile», v. le citate sentenze nn. 64/2014 e 302/2010.
Sul «necessario bilanciamento» tra il perseguimento dell'interesse pubblico sotteso al mutamento normativo e la tutela da riconoscere al legittimo affidamento di coloro che hanno conseguito una situazione sostanziale consolidata sulla base della normativa previgente, v. la citata sentenza n. 236/2009.
Per la non configurabilità di una lesione della libertà d'iniziativa economica allorché l'apposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda all'utilità sociale, purché l'individuazione di quest'ultima non appaia arbitraria e gli interventi del legislatore non la perseguano mediante misure palesemente incongrue, v., ex plurimis, sentenze nn. 56/2015, 247/2010, 152/2010 e 167/2009.
Su questione analoga, in riferimento all'art. 41 Cost., v. sentenza n. 279/2006.
Per la ripetuta affermazione che «la tutela del diritto alla salute non può non subire i condizionamenti che lo stesso legislatore incontra nel distribuire le risorse finanziarie delle quali dispone», con la precisazione che «le esigenze della finanza pubblica non possono assumere, nel bilanciamento del legislatore, un peso talmente preponderante da comprimere il nucleo irriducibile del diritto alla salute [...]», v. la citata sentenza n. 309/1999; nello stesso senso, sentenze nn. 267/1998, 416/1995, 304/1994, 218/1994, 247/1992 e 455/1990.
Sul diritto a trattamenti sanitari, «garantito a ogni persona come un diritto costituzionale condizionato [...]», v. la citata sentenza n. 304/1994; nello stesso senso, sentenza n. 200/2005. Sull'inidoneità di una «argomentazione meramente ipotetica» a dare consistenza alla censura, v. la citata sentenza n. 94/2009.