Sentenza 204/2016 (ECLI:IT:COST:2016:204)
Massima numero 39037
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del  14/06/2016;  Decisione del  14/06/2016
Deposito del 21/07/2016; Pubblicazione in G. U. 27/07/2016
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Ordinamento penitenziario - Condannati alla pena dell'ergastolo che abbiano già scontato una frazione di pena che renda ammissibile la liberazione condizionale - Ristoro economico per detenzione in condizione di sovraffollamento - Mancata previsione - Asserita violazione del principio di eguaglianza - Asserita violazione del diritto di difesa - Asserita violazione dell'obbligo di osservanza dei vincoli internazionali, per la ritenuta elusione del giudicato della sentenza Torreggiani - Asserita violazione del principio della rieducazione della pena - Insussistenza - Erroneo presupposto interpretativo - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata, perché basata su un erroneo presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, impugnato - in riferimento agli artt. 3, 24, 27, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - nella parte in cui «non prevede, nel caso di condannati alla pena dell'ergastolo che abbiano già scontato una frazione di pena che renda ammissibile la liberazione condizionale, il ristoro economico previsto dal comma 2 dell'art. 35-ter o.p.». Sulla base di una interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata della norma impugnata, coincidente nella specie con gli esiti cui conduce l'interpretazione logico-sistematica, va riconosciuta la competenza del magistrato di sorveglianza ad adottare il provvedimento di ristoro economico nel caso di periodo di detenzione trascorso in condizioni disumane, anche in mancanza di qualsiasi collegamento con un'effettiva riduzione del periodo detentivo, come avviene nell'ipotesi di soggetto sottoposto a pena perpetua. L'erroneità dell'interpretazione del giudice remittente e la validità, quindi, della piena autonomia del ristoro pecuniario a prescindere da una riduzione della pena da espiare, si desume anche da quanto sancito dall'ultimo periodo del secondo comma della norma impugnata. Tale disposizione, infatti, riconosce la competenza del magistrato di sorveglianza ad adottare il provvedimento economico di risarcimento del danno in forma pecuniaria, pure in mancanza di qualsiasi collegamento con un'effettiva riduzione del periodo detentivo, come nel caso in cui la pena non può essere ridotta perché il periodo di detenzione trascorso in condizioni disumane è stato inferiore a quindici giorni.

Sull'ammissibilità della questione di legittimità laddove il giudice, pur cimentandosi con il tentativo di conferire alla disposizione censurata un significato compatibile con i princípi costituzionali, reputa tale tentativo impraticabile in considerazione della formulazione letterale o dello spirito della disposizione, v. la citata sentenza n. 95/2016.



Atti oggetto del giudizio

legge  26/07/1975  n. 354  art. 35  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 27  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)    n.   art. 3