Sentenza 205/2016 (ECLI:IT:COST:2016:205)
Massima numero 39038
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  06/07/2016;  Decisione del  06/07/2016
Deposito del 21/07/2016; Pubblicazione in G. U. 27/07/2016
Massime associate alla pronuncia:  39039  39040  39041  39042  39043


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità 2015 - Contenimento della spesa pubblica - Previsto concorso delle Province e delle Città metropolitane attraverso la riduzione della spesa corrente a decorrere dal 2015 e l'obbligo di versamento ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato di un ammontare di pari importo - Ricorso della Regione Veneto - Censure carenti di motivazione - Inammissibilità delle questioni.

Testo

Sono inammissibili, per difetto di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, impugnato dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 2, 3, 5 e 117 Cost., nella parte in cui prevede, ai fini del contenimento della spesa pubblica, il concorso delle province e delle città metropolitane attraverso la riduzione della spesa corrente a decorrere dal 2015 e l'obbligo di versamento ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato di un ammontare di pari importo, in quanto la Regione non svolge alcuna argomentazione sull'assimilabilità delle posizioni rispettive dello Stato e degli enti di area vasta, e dunque sull'irragionevolezza della limitazione - alle province e alle città metropolitane - dell'ambito di applicazione del comma 418.
Sull'inammissibilità della questione di costituzionalità per disparità di trattamento per la carenza di motivazione sulla confrontabilità delle situazioni, v. le citate sentenze nn. 151/2016 e n. 69/2016.



Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/2014  n. 190  art. 1  co. 418

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte